L’indennità di accompagnamento è un sussidio erogato dall’INPS a specifiche condizioni che permette di ricevere un assegno ogni mese.
L’indennità di accompagnamento rappresenta una misura di sostegno economico per le persone non autosufficienti e che necessitano di un’assistenza costante.
Che cos’è l’indennità di accompagnamento? Quali sono i requisiti e a quanto ammonta per il 2022? Sono domande che non poche persone si pongono e a cui intendiamo dare una risposta precisa nel corso di questo articolo.
Ecco tutti i dettagli da ricordare e riferimenti che possiamo trarre dal sito dell’Istituto nazionale della previdenza sociale.
Indennità di accompagnamento: di che si tratta e destinatari
Come opportunamente indicato nel sito web ufficiale dell’INPS, l’indennità di accompagnamento è una prestazione economica, versata su domanda dell’interessato, a favore dei soggetti mutilati o invalidi civili totali.
Nei confronti di essi è stata acclarata l’impossibilità di deambulare senza il supporto di un accompagnatore, oppure l’incapacità di svolgere gli atti quotidiani della vita.
Dal punto di vista tecnico, il sussidio in oggetto consiste in una prestazione di assistenza non reversibile, regolata dalla legge n. 18 del 1980 recante il titolo: “Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili”.
In particolare l’indennità di accompagnamento:
- è corrisposta per 12 mensilità a partire dal primo giorno del mese posteriore alla presentazione della domanda;
- oppure, in via eccezionale, dalla data indicata dalle commissioni sanitarie nel verbale di riconoscimento dell’invalidità civile.
Attenzione però: in base alle norme vigenti in materia, il percettore deve sapere che il pagamento dell’indennità è sospeso in ipotesi di ricovero a totale carico dello Stato per un periodo al di sopra dei 29 giorni.
L’importo dell’indennità di accompagnamento
L’importo dell’indennità di accompagnamento per il 2022 è pari a 525,17 euro. Detta indennità, al pari delle altre provvidenze assistenziali, non è sottoposta ad Irpef, perciò non è tassata e non deve essere indicata nella dichiarazione dei redditi.
Non solo. Detta prestazione non concorre alla determinazione del requisito reddituale, valevole per l’assegnazione di altre prestazioni sociali o assistenziali versate dallo Stato.
L’indennità di accompagnamento non è da ritenersi reversibile ai superstiti ed è infatti erogata al “solo titolo della minorazione“. Con ciò si conferma il fatto che il sussidio prescinde dal requisito reddituale personale, coniugale o familiare dell’avente diritto.
I requisiti
Lo ribadiamo: l’indennità di accompagnamento è slegata dai requisiti di reddito o patrimoniali. Detta prestazione spetta a tutti i cittadini con i requisiti sanitari, residenti in forma stabile nel nostro paese, e al di là dell’età.
Di seguito i requisiti per conseguire questa prestazione, così come precisati sul sito web dell’INPS:
- riconoscimento dell’inabilità totale e permanente (100%);
- riconoscimento dell’impossibilità a deambulare in maniera autonoma senza l’aiuto costante di un accompagnatore;
- riconoscimento dell’impossibilità a svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita senza un’assistenza continua;
- residenza stabile e abituale in Italia;
- cittadinanza italiana;
- per i cittadini stranieri comunitari: iscrizione all’anagrafe del comune di residenza;
- per i cittadini stranieri extracomunitari: permesso di soggiorno di almeno un anno;
- residenza stabile e abituale sul territorio nazionale.
Come sopra accennato, ai fini del riconoscimento del beneficio la legge vigente non prevede limiti minimi e massimi di età. Anzi quest’ultima, pur incidendo nel sistema di valutazione del requisito medico legale, non ha rilevanza allo scopo dell’attribuzione delle prestazioni. In altre parole, il sussidio può essere riconosciuto ad ogni soggetto che sia nelle condizioni richieste dalla legge, e ciò dal momento della nascita fino al momento del decesso.
Indennità di accompagnamento: compatibilità e incompatibilità
Tutti gli interessati debbono ricordare che l’indennità di accompagnamento è incompatibile con analoghe prestazioni, assegnate per invalidità correlate a causa di guerra, di lavoro o di servizio.
Ma il cittadino può esercitare il diritto di opzione per il trattamento più favorevole.
Invece, detto sussidio per la persona non autosufficiente è da ritenersi compatibile con il compimento di attività lavorativa, in via subordinata o autonoma, e con la titolarità di una patente speciale.
Non solo. L’indennità in oggetto è altresì compatibile e cumulabile con l’indennità di comunicazione e l’indennità di accompagnamento per cieco assoluto. Ma ciò a condizione che siano state concesse per distinte minorazioni, ciascuna collegata a diversi status di invalidità. Così è chiaramente specificato nel sito web ufficiale dell’INPS.
Le modalità con cui fare domanda
Vediamo infine come l’interessato – ed avente i requisiti – può fare richiesta dell’indennità in oggetto. Ebbene, la domanda può essere presentata:
- online sul sito dell’INPS, accedendo al servizio attraverso le proprie credenziali;
- tramite un ente di patronato o un’associazione di categoria (ANMIC, ENS, UIC, ANFASS).
Attenzione però: onde conseguire l’indennità di accompagnamento, è necessario che la minorazione sia stata acclarata nel verbale emesso dall’apposita commissione medico legale – nominata al fine di svolgere tutte le verifiche del caso.