I disoccupati che hanno concluso un contratto a termine possono accedere all’APE Sociale. Quali sono le condizioni richieste?
L’APE Sociale è una misura sperimentale (prorogata fino al 31 dicembre 2025), che prevede il versamento di un’indennità da parte dell’INPS a determinate categorie di soggetti, fino al raggiungimento dell’età pensionabile. Possono usufruire della prestazione coloro che possiedono almeno 63 anni e 5 mesi di età e si trovano nelle seguenti condizioni:

- disoccupati, con un’anzianità contributiva di almeno 30 anni;
- caregivers che prestano assistenza, da almeno 6 mesi, a un familiare disabile grave e che hanno almeno 30 anni di contributi;
- invalidi almeno al 74%, con un’anzianità contributiva non inferiore a 30 anni;
- lavoratori addetti a mansioni gravose, elencate nell’Allegato 3 della Legge n. 243/2021, che hanno almeno 32 o 36 anni di contribuzione e che hanno svolto per almeno sette anni negli ultimi dieci oppure per almeno sei anni negli ultimi sette, tali attività.
Possono accedere all’APE Sociale i lavoratori disoccupati che hanno terminato un contratto a tempo determinato, a patto che siano stati effettuati almeno 18 mesi di lavoro negli ultimi 3 anni prima della scadenza del termine, anche in maniera frammentata o alle dipendenze di differenti datori di lavoro. Per coloro che non rispettano tale requisito, ci sono soluzioni? Possono rimediare con il versamento dei contributi volontari? Al riguardo, la legge è molto chiara.
Disoccupati e APE Sociale: è ammesso il versamento dei contributi volontari?
I disoccupati che non hanno svolto almeno 18 mesi di lavoro nei 3 anni precedenti non hanno diritto all’APE Sociale e non possono versare i contributi volontari, perché questi ultimi non riguarderebbero il lasso di tempo considerato. Al riguardo, la normativa è molto chiara e al comma 179 della Legge n. 232/2016, si prevede che l’APE Sociale spetta a disoccupati che hanno interrotto l’attività lavorativa per:

- licenziamento (anche collettivo);
- dimissioni per giusta causa;
- risoluzione consensuale ai sensi della procedura prevista dall’art. 7 della Legge n. 604/1966;
- scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato, a condizione che siano stati svolti, nei 36 mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi.
È, inoltre, necessario che abbiano smesso di percepire l’indennità di disoccupazione e posseggano un’anzianità contributiva di almeno 30 anni. La legge non ammette deroghe a tali condizioni. In base a quanto previsto dalla Circolare INPS n. 34/2018, inoltre, i 36 mesi vanno calcolati a ritroso, dalla data di scadenza dell’ultimo contratto a tempo determinato. I 18 mesi di lavoro dipendente richiesti in questi 3 anni possono anche non essere continuativi.
Ricordiamo, infine, che di recente è stata prevista una nuova condizione per l’accesso all’APE Sociale: l’incumulabilità con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, a eccezione di quello occasionale, entro una soglia massima di 5 mila euro annui.