Non pagare l’Imu, scelta non raccomandabile: si rischia grosso e le sanzioni sono pesanti

Non pagare l’Imu comporta senz’altro delle ripercussioni non trascurabili. La natura di tali conseguenze è amministrativa. Omettere il pagamento non sfocia seduta stante nel penale.

Ebbene, la sola alternativa è rappresentata da un dazio sugli importi da destinare al Comune. Nel gergo d’uso comune si parla di mora.

casa imu
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Omissione del versamento, sanzioni e quant’altro: andiamo dunque ad analizzare nella fattispecie cosa accadrebbe a quanti decidessero, volontariamente o per una dimenticanza, di pagare l’Imu.

Attenzione ad omettere i versamenti Imu

L’iter sanzionatorio messo in campo dalla normativa per coloro che omettono il versamento dell’Imu viene così ripartito:

  • ammenda del 30%, nelle circostanze di trascurato o incompleto versamento dell’Imu derivante dalla notificazione;
  • ammenda dal 100% al 200% dell’imposta non corrisposta, con un minimo di € 50, nella circostanza di manchevole inoltro dell’atto dichiarante;
  • ammenda dal 50% al 100% dell’imposta non corrisposta, con un minimo di € 50, nella circostanza di inesatta notificazione Imu;
  • ammenda da € 100 a € 500 nella circostanza di assente, incompiuta o mendace risposta al formulario; nella fattispecie di risposta che supero il margine di due mesi dalla comunicazione, il Comune può decidere per una multa da € 50 a € 200.

Le suddette ammende, al di fuori della sanzione del 30%, saranno tagliate a un terzo qualora, entro il scadenza per l’asserzione del ricorso, intervenisse l’accondiscendenza del soggetto sanzionato, con versamento del tributo (se dovuto), dell’ammenda e dei relativi interessi.

La regolarizzazione dei conti

Nelle circostanze di mancato, incompleto o differito versamento, si potrà eludere l’imposizione della pena (ordinaria) ordinaria al 30%, usufruendo di quello che in gergo è definito come ravvedimento operoso.

In quest’ottica, le ammende si riducono in base alle tempistiche del saldo del versamento. Prima si regolarizza minore sarà la sanzione. Clicca qui per la panoramica sullo scema in questione.

Se proprio non si paga…

Oltre alle sanzioni appena indicate, i comuni che non dovessero percepire il versamento Imu nemmeno con l’alternativa appena esposta, andranno a redigere un documento. Si tratta del ruolo, testo che documenta il proprio credito e lo restituisce operativo, concedendo in tal modo che, su di esso, possa essere incanalata un’attuazione imposta.

Il documento sarà successivamente inoltrato all’agenzia di recupero crediti del Comune (dicesi Agente per la Riscossione Esattoriale), la quale avrà il compito di inviare la notificazione della cartella al contribuente.

Una volta notificata la cartella, entro 60 giorni bisogna pagare oppure presentare ricorso.

Trascorsi due mesi, la cartella diviene risolutiva, il rischio concreto è quello della confisca dei beni. Si pensi al quinto dello stipendio o della retribuzione pensionistica, il conto corrente.

Tra le possibilità vi sarebbe anche l’iscrizione dell’ipoteca sull’abitazione quando l’importo del debito globale oltrepassi i 20.000 euro; altresì, la confisca dell’abitazione è ipotizzata solamente in caso di un debito oltre i 120.000 euro e purché non si abbia a che fare con la “prima casa”.

Al fine di rendere operativo l’impedimento al pignoramento della “prima casa” sarà essenziale che:

  • non si sia proprietari di altre case, nemmeno per quote;
  • la casa risulti essere sede di di residenza e abitazione quotidiana del contribuente;
  • la casa non rientri nelle tipologie A/1, A/8 o A/9 (immobile di lusso).

La prescrizione dell’Imu arriva dopo un quinquennio.

  • Coloro che non avessero versato l’Imu, saranno vincolati solo al pagamento della tassa dell’ultimo quinquennio;
  • qualora il Comune non richiedesse il versamento o nel caso non intervenisse la comunicazione della cartella esattoriale, il debito terminerà in automatico la sua vigenza, senza che il giudice si debba pronunciare a riguardo.

La cartella esattoriale pubblicata per assente versamento Imu va in prescrizione dopo cinque anni qualora, nel mentre, non fossero stati inviati richiami o azioni di incameramento.

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