I rapporti tra IMU e comodato ci indicano che può scattare un taglio del 50% della base imponibile a favore del comodante tenuto al pagamento dell’imposta, ma soltanto ove ricorrano particolari condizioni. Ecco che cosa è opportuno ricordare in materia.
Le regole del Fisco sono moltissime e può certamente succedere di non essere aggiornati su qualche aspetto normativo che, però, ha direttamente a che fare con le situazioni del quotidiano.
Pensiamo al caso del comodato, ovvero quel particolare contratto il quale prevede che una parte, il comodante, dia all’altra, il comodatario, l’utilizzo di un immobile a titolo gratuito per un certo tempo – con il dovere di riconsegnarlo alla scadenza dell’accordo.
Ebbene, la legge in proposito prevede una interessante agevolazione fiscale per il comodante: la riduzione della base imponibile IMU sulla casa data appunto in comodato al figlio o al padre. Vediamo più da vicino le caratteristiche di quanto appena accennato.
Comodato e IMU: il contesto di riferimento
L’IMU – Imposta Municipale Propria – consiste nel tributo previsto dal governo Monti nella manovra Salva-Italia del 2011. Di fatto è una imposta che si paga a livello comunale sul possesso dei beni immobiliari. È operativa a decorrere dal gennaio 2012, e fino al 2013 è stata valevole anche sull’abitazione principale. Il pagamento della tassa IMU è dovuto da coloro che sono in possesso dei seguenti immobili:
- fabbricati differenti dall’abitazione principale;
- abitazioni principali signorili (categorie “di lusso” A/1, A/8 e A/9);
- terreni agricoli;
- aree fabbricabili.
Dal 2011 ad oggi la normativa in tema di IMU è stata caratterizzata da più modifiche e aggiornamenti.
Soggetto obbligato a versare l’IMU è il proprietario o il titolare di un diritto di uso, usufrutto, abitazione, enfiteusi e superficie sui beni sopra indicati.
Del comodato abbiamo accennato in apertura. Si tratta di un contratto con cui il comodatario:
- consegue sull’immobile un diritto personale di godimento;
- ma non ne diventa proprietario;
- può godere dell’immobile e utilizzarlo in modo gratuito fino a quando lo prevede il contratto;
- non può concedere l’immobile a un terzo, salvo consenso del comodante.
Nel comodato in pratica una persona dà in prestito un bene a un’altra senza voler aver niente in cambio.
Agevolazioni fiscali in ipotesi di abitazione data in comodato: c’è esenzione?
Se per i soggetti potenzialmente tenuti a pagare l’IMU, l’immobile rappresenta “abitazione principale” – essendo al contempo residenza e dimora abituale – l’imposta non è dovuta, essendo sul terreno delle ipotesi di esenzione prevista dalla legge.
Forse non tutti sanno che, oltre all’esenzione per la prima casa o abitazione principale, c’è un altro beneficio fiscale per chi deve pagare l’IMU, e che rileva laddove sia stato stipulato un contratto di comodato.
In linea generale, presupposto dell’IMU è la proprietà o altro diritto reale come ad es. l’usufrutto: per quanto riguarda il caso del comodato – se la casa viene data in comodato – a dover pagare l’imposta in oggetto sarà il proprietario del bene, vale a dire il comodante.
Non scatta infatti l’esenzione IMU sull’abitazione principale in questi casi, perché non ricorre uno dei due requisiti obbligatori per l’esenzione – vale a dire la dimora abituale. E’ chiaro infatti che il proprietario non può dichiarare la dimora in un appartamento dato in uso a persona differente.
Agevolazioni fiscali e comodato: il taglio IMU in gioco
Se non c’è l’esenzione totale, vi è però una differente agevolazione fiscale degna di nota. Ci riferiamo alla riduzione IMU sulla casa in comodato, che scatta a particolari condizioni. Infatti, laddove il comodato sia concesso a specifici familiari, la legge indica una riduzione della base imponibile.
Nel dettaglio, per quanto riguarda le unità immobiliari:
- date in comodato ai soli genitori o ai soli figli che le utilizzano come abitazione principale;
- la base imponibile è ridotta del 50%.
Ma attenzione detto taglio dell’imposta vale soltanto se:
- il contratto di comodato sia stato sottoposto a registrazione;
- il comodante (ossia colui che deve pagare l’IMU) sia in possesso di un solo immobile nel nostro paese;
- il comodante abbia la residenza, sia anagrafica che effettiva (dimora abituale), nell’identico Comune nel quale è localizzato l’immobile dato in comodato.
Soltanto entro queste specifiche condizioni, potrà valere la riduzione della base imponibile ai fini IMU del 50%.
Ricordiamo infine che detta agevolazione fiscale non vale sull’abitazione classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (ovvero le ‘case di lusso’, ville, castelli ecc.). Tuttavia il taglio dell’IMU in oggetto è applicabile altresì alle collegate pertinenze dell’immobile dato in comodato a favore del genitore o figlio.