Durante il periodo della gravidanza e del parto, così come in caso di adozione e affido, è prevista la tutela della maternità e della paternità che si differenzia a seconda della categoria lavorativa di appartenenza. Lo stabilisce l’Inps. Vediamo quali sono i vantaggi contributivi per le madri lavoratrici.
Se sei una madre lavoratrice dipendente, hai diritto a un’assenza dal lavoro di 5 mesi obbligatoria, retribuita all’80% della tua retribuzione.
Per alcune tipologie di lavoratrici quali: lavoratrici agricole, colf e badanti, colf, colf, disoccupate o con contratto di lavoro sospeso, con assenza obbligatoria dal lavoro, la tutela è concessa se ricorrono determinati requisiti di legge.
Se sei una madre lavoratrice autonoma, se possiedi i requisiti contributivi di legge, hai diritto a un’indennità pari all’80% del tuo reddito, senza obbligo di assenza dal lavoro.
Se sei una lavoratrice iscritta al regime previdenziale separato INPS (ex art. 2, comma 26, legge n. 335/1995), se in possesso dei requisiti contributivi di legge.
In questo caso hai diritto a un’indennità pari a 80% di 1/365 del reddito derivante da lavoro autonomo dipendente, joint venture o libero professionista, calcolato sulla base del reddito da lavoro prodotto nei 12 mesi precedenti il mese di inizio del periodo di indennità. Tale indennità viene corrisposta senza alcun obbligo di assenza dal lavoro.
Agevolazioni familiari contributive Inps: tocca anche ai padri
Se sei un padre lavoratore subordinato o autonomo o un lavoratore iscritto alla gestione separata INPS, se la madre non è in grado di prendersi cura del figlio – ad esempio in caso di morte o grave malattia, abbandono del figlio da parte del madre, l’affidamento esclusivo del figlio da parte del padre – hai diritto al congedo di paternità della stessa durata che sarebbe spettata alla madre, oa un assegno a seconda della categoria lavorativa di appartenenza.
Se sei un padre lavoratore dipendente, hai anche diritto a un congedo obbligatorio retribuito al 100% della tua retribuzione attualmente pari a sette giorni (da fruire entro cinque mesi dalla nascita, ovvero dall’adozione/affidamento del figlio e non necessariamente continuativo) che può essere fruito anche contestualmente al congedo di maternità della madre. Puoi anche beneficiare di un altro giorno di congedo parentale facoltativo, se la madre rinuncia a un giorno di congedo di maternità.
Se non possiedi i requisiti per accedere alle suddette tutele, puoi richiedere un assegno di maternità, a carico del Comune di residenza, per ogni figlio nato o adottato da cittadini di un Paese UE o cittadini di un Paese extra UE in possesso di determinati permessi di soggiorno. Questa prestazione non è compatibile con altre prestazioni di maternità.
Se hai precedenti contributi, anche senza un rapporto di lavoro in corso, puoi richiedere un assegno statale di maternità riservato al lavoro atipico o discontinuo.
È necessario trasmettere all’INPS, unitamente alla domanda, il certificato di gravidanza elettronico rilasciato da un medico del Servizio sanitario nazionale o da esso riconosciuto.
Per scoprire in quali circostanze e come puoi presentare domanda, a cosa hai diritto e a chi puoi rivolgerti, consulta il sito dell’Inps.
Quello che non tutti sanno, però, è che l’articolo 1, comma 40 della Legge 335 del 1995 riconosce alle mamme altra contribuzione figurativa.
Tutto questo può essere sommato anche ai benefici fino ad ora menzionati. Per le donne che si assentano dal lavoro per la cura e l’educazione dei figli sono riconosciuti fino a 170 giorni di contributi figurativi. Per ogni figlio fino al sesto anno di età. Se la necessità, invece, è riferita a figli portatori di handicap in situazione di gravità ai sensi delle Legge 104, il beneficio è maggiore. Oltre al totale di 170 giorni spettano di fatto altri 25 giorni di assenza per ogni anno con copertura figurativa.