La Corte Suprema di Cassazione parla chiaro, in materia di trattenute dei “furbetti” in busta paga: cosa non si può fare.
Ogni mese, puntualmente o quasi, un lavoratore dipendente riceve il proprio compenso per il lavoro svolto. Il compenso viene consegnato in busta paga, comprensiva di diversi voci.
Il lavoratore che riceve lo stipendio, chiaramente, può disporre della somma ricevuta come meglio crede, in base alle proprie esigenze. Essendo che un dipendente, in linea generale, può contare principalmente sullo stipendio che riceve, a meno che non abbia risorse altre di per sé, pianifica con i soldi ricevuti varie cose per poter costruire il suo futuro.
Potrebbe dunque decidere di accendere un mutuo per la casa, oppure di fare dei finanziamenti per altre questioni, o cedere il quinto dello stipendio. Quest’ultima forma di prestito, però, coinvolge anche il datore di lavoro, perché dovrà dare il suo benestare.
La Corte di Suprema di Cassazione ha rigettato il ricorso da parte di una società privata contro le sentenze di primo grado e d’Appello, che davano ragione a un loro dipendente.
Nello specifico, il dipendente aveva chiesto ai giudici di accertare che fosse legittimo da parte dell’azienda per cui lavorava, trattenere somme dal suo stipendio, per via dei costi di gestione amministrativi per la cessione del quinto.
Anche la Corte di Cassazione ha dato ragione al dipendente dell’azienda privata. Quest’ultima asseriva che i costi amministrativi per la cessione del quinto del dipendente, stavano aggravando i costi amministrativi della società stessa, non rientrando nelle solite operazioni collegate al rapporto lavorativo.
Ne va che i giudici hanno confermato le sentenze di primo e secondo grado, e hanno considerato illegittime le trattenute sullo stipendio del dipendente, per gestire la pratica di cessione del quinto.
La ragione per cui la Corte ha optato per questa sentenza, è che non è dimostrata «la maggior gravosità delle prestazioni comportate dal servizio di contabilizzazione e gestione amministrazione, funzionale alla cessione del quinto dello stipendio degli impianti rispetto alla propria organizzazione aziendale, tale da determinare costi ingiusti, intollerabili o sproporzionati, meritevoli quindi di essere ristorati», attraverso trattenute sulla retribuzione. Da qui, dunque, la decisione di rigettare il ricorso dell’azienda privata nei confronti del dipendente.
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