Forte riduzione del canone d’affitto: si può sfruttare l’Ordinanza n 3756 della Cassazione

L’ordinanza n. 3756 mette tutti in pace, soprattutto chi si ritrova davanti costi esorbitanti e numerose difficoltà ad arrivare a fine mese. La riduzione del canone d’affitto è confermata, come ottenerla.

Se c’è un argomento che mette decisamente tutti d’accordo, è proprio quello legato all’aumento del costo della vita. I prezzi sono lievitati, ma l’ultima news parrebbe far vincere i cittadini davanti questo problema. La Cassazione sgancia una mossa che in tempi record risolleva la situazione. Si tratta di un’Ordinanza che potrebbe determinare un’importante riduzione del canone d’affitto. Ci sono dei requisiti da rispettare? Soprattutto è una possibilità che spetta a chiunque? Solo risposte vantaggiose.

sfondo portachiavi casa e freccia in basso e focus su monete euro
Forte riduzione del canone d’affitto: si può sfruttare l’Ordinanza n 3756 della Cassazione- Trading.it

Corsa al beneficio quando si tratta di contenere il carovita. L’inflazione non sta dando tregua a nessuno, e i cittadini sono decisamente stanchi e stremati già a inizio 2025. I salari e le pensioni non si sono proprio adeguati all’innalzamento del livello dei prezzi, ed al tempo stesso le scadenze fiscali imminenti con le tassazioni di gennaio e febbraio, contribuiscono a rendere amara la situazione in atto.

È giusto pagare le imposte, servono per l’organizzazione statale e per i servizi al cittadino, ma quando queste si esauriscono in una maniera che dal punto di vista del Welfare non soddisfa al 100%, ecco che tutto non può che degenerare. Riuscire ad ottenere la riduzione del canone d’affitto è una grossa occasione, e viene confermata dall’ordinanza n. 3756 in merito al canone da registrare.

Entra in gioco anche il Codice civile con l’articolo dedicato ai fini delle imposte sui redditi rispetto ai canoni. Ecco per chi ha effetto e secondo quali condizioni.

Come ottenere la riduzione del canone d’affitto? Analisi del caso

Protagonista una donna che concedendo in affitto un immobile commerciale sottoposto a scrittura privata nel febbraio 2011, poi registrata nel mese di marzo, finisce per concordare con il conduttore la riduzione del canone di locazione. Tra le novità, si  precisa che la modifica aveva già effetto dall’anno precedente. Così, al momento della Dichiarazione dei redditi, la proprietaria indica il canone ridotto. Ma l’Amministrazione finanziaria chiamata in causa dice di no. Scoppia il caso, la soluzione non tarda ad arrivare.

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Come ottenere la riduzione del canone d’affitto? Analisi del caso- Trading.it

Al diniego dell’Amministrazione finanziaria sul caso, è la stessa che emette un atto di accertamento finalizzato all’IRPEF chiedendo somme a titolo maggiore imposta, con addizionali e sanzioni. La ragione della decisione è data dal fatto che la riduzione del canone sarebbe potuta arrivare solo dal marzo 2011, cioè dal momento della registrazione.

Ma sono i giudici tributari di primo grado a porre in essere la soluzione. Mostrando come la tematica della registrazione del contratto abbia una trattazione differente, la quale non stravolge il suo perfezionamento. I magistrati in questione si sono rivelati essenziali nella decisione. Di norma, la materia fiscale è il loro ambito. Essi devono risolvere importanti controversie, e lo hanno fatto anche in questo caso rinnovando la giurisprudenza concreta.

Basta costi esorbitanti a fine mese, occhio alle spese e agli errori da non commettere

Fondamentalmente, si chiarisce che in materia di imposte sui redditi legati ai canoni di un contratto di locazione, la riduzione dell’ammontare da versare, ha effetto nei riguardi dell’amministrazione finanziaria in un momento ben preciso. Cioè quando l’accordo posto in essere tra le parti in causa ottiene una data definita. Il tutto ai sensi del già citato Codice Civile, appunto nell’articolo n. 2704.

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Basta costi esorbitanti a fine mese, occhio alle spese e agli errori da non commettere- Trading.it

Quindi, cosa hanno fatto i giudici tributari del primo grado? Avendo evidenziato che la registrazione di un contratto non incide sul suo perfezionamento, né tantomeno sull’efficacia, accettano la tesi della donna. Per cui è stata corretta la sua mossa di indicare il canone ridotto nella dichiarazione dei redditi del 2010.

Ma colpo di scena, la CTR e la Corte di Cassazione finiscono per accogliere la tesi dell’Agenzia delle Entrate, riprendendo proprio l’articolo del Codice Civile. Si parla di scritture private non autenticate, stabilendo che la data della scrittura può definirsi certa rispetto ai terzi in dei casi ben definiti. Dal giorno in cui la scrittura è stata registrata, o dalla morte di chi l’ha sottoscritta, ancora  se il contenuto è stato riprodotto in atti pubblici, e infine dal momento in cui si determina un altro fatto che accerti l’anteriorità della realizzazione del documento.

Si richiamano l’ordinanza n. 2628 del 2019 e la n. 7621 del 2017, affermando che bisogna attestarne data certa, e nel caso in questione, doveva essere negato un effetto retroattivo al 2010. Quindi, il ricorso è stato respinto, e la donna è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio.

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