Fondi pensioni e tassazione delle somme a titolo di incentivo all’esodo: gli ultimi chiarimenti del Fisco

Il Fisco, con una recente risposta ad interpello, ha spiegato che sussiste tassazione per le somme a titolo di incentivo all’esodo, confluenti nei fondi pensione.

Le precisazioni dell’AdE in tema di trattamento fiscale delle somme spettanti a titolo di incentivo all’esodo in caso di conferimento ad un fondo di previdenza complementare.

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fonte foto:adobestock

Nuove interessanti precisazioni sono giunte dall’Agenzia delle Entrate in tema di pensione, grazie ad una risposta ad interpello di qualche giorno fa. Ricordiamo brevemente che un interpello consiste in un’istanza che il contribuente fa all’Agenzia delle Entrate prima di mettere in pratica un comportamento fiscalmente rilevante. Essa serve a ottenere chiarimenti in relazione a un caso concreto e personale in merito all’interpretazione, all’applicazione o alla disapplicazione di norme di legge di varia natura.

Ebbene, secondo quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate, l’eventuale trasferimento al fondo di previdenza delle somme spettanti a titolo di incentivo all’esodo non può compiersi in neutralità fiscale. Con la conseguenza che dette somme potranno essere versate al fondo di previdenza al netto dell’imposta dovuta.

Vediamo allora un po’ più da vicino i chiarimenti da parte del Fisco, su temi di importanza generale in materia di lavoro e pensione, quali i fondi di previdenza, incentivi all’esodo e tasse da pagare. I dettagli.

Fondi pensione e somme erogate come incentivo all’esodo: il punto del Fisco

Ricordiamo che in questi giorni l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 323 del 3 giugno 2022, inerente al trattamento fiscale delle somme spettanti a titolo di incentivo all’esodo – in ipotesi di conferimento ad un fondo di previdenza complementare.

Ebbene, nella risposta in oggetto l’ufficio delle imposte ha in particolare evidenziato che la normativa e la prassi comportano il passaggio al fondo pensione in neutralità fiscale del solo trattamento di fine rapporto e non anche di altre somme.

Dal punto di vista tecnico, l’Amministrazione Finanziaria ha avuto modo di puntualizzare quanto segue:

  • per quanto attiene alla tassazione delle somme versate a titolo di incentivo all’esodo, l’art. 17, comma 1, lettera a), del TUIR del 1986 comporta l’applicazione della tassazione separata per le altre indennità e somme percepite una volta tanto in collegamento alla cessazione del rapporto di lavoro, nonché per le somme e i valori comunque incassati successivamente a transazioni legate alla risoluzione del citato rapporto.
  • in proposito è di supporto la circolare n. 29/E del 2001 della stessa Agenzia, la quale ha rimarcato che sono in gioco quelle indennità e somme incassate una tantum in stretta correlazione alla cessazione del rapporto di lavoro. Tra questi versamenti sono comprese anche le somme pagate a titolo di incentivo all’esodo, vale a dire somme supplementari rispetto al TFR, offerte al lavoratore subordinato che accetta di risolvere in anticipo il rapporto di lavoro.

No neutralità fiscale per le somme a titolo di incentivo all’esodo confluenti nel fondo pensione

Alla luce di quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello, l’art. 19, comma 2 TUIR indica che le citate indennità e somme sono imponibili per il loro ammontare totale, al netto dei contributi obbligatori dovuti per legge – con l’aliquota determinata agli effetti del comma 1, e cioè con la stessa aliquota del TFR.

Peraltro, in riferimento al finanziamento delle forme pensionistiche complementari, rileva un altro provvedimento, ovvero il d. lgs. n. 252 del 2005. In esso si indica infatti che il finanziamento delle forme pensionistiche complementari può essere attuato con il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro o del committente e attraverso il conferimento del TFR maturando.

Ma oltre alla prassi in materia, è il Testo unico delle imposte sui redditi che, all’art. 19, dispone il passaggio al fondo pensione in neutralità fiscale del solo TFR e non anche di altre somme. Ciò è chiaramente rimarcato dalla citata risposta ad interpello, che dunque ha il pregio di chiarire un dubbio interpretativo che potrebbe insorgere in non pochi contribuenti.

Concludendo, onde sgomberare il campo da ogni possibile dubbio, ribadiamo il principio di riferimento contenuto nella risposta ad interpello n. 323:

  • l’eventuale trasferimento al fondo di previdenza delle somme spettanti a titolo di incentivo all’esodo non può avvenire in neutralità fiscale;
  • dette somme potranno essere versate al fondo pensione al netto dell’imposta dovuta in base all’art. 19, comma 2, del TUIR.
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