In tema di contratti di finanziamento e determinazione del TAEG, una recente decisione ABF fa luce su un caso pratico.
Lo scorso febbraio una decisione dell’Arbitro Bancario e Finanziario ha stabilito l’obbligo da parte dell’intermediario di rideterminare gli interessi. Contestato un contratto di finanziamento e il calcolo del TAEG.
Una interessante decisione dell’Arbitro Bancario Finanziario per la risoluzione stragiudiziale delle controversie è stata emanata lo scorso febbraio. In particolare, il Collegio di Napoli ha trattato il caso di un finanziamento con carta e l’applicazione di un TAEG più alto del dovuto, con asserito pregiudizio del soggetto finanziato.
Di seguito vogliamo focalizzarci sui contenuti della decisione, spiegando in sintesi la dinamica del fatto e giungendo poi a rimarcare le conclusioni adottate dall’Arbitro Bancario Finanziario.
In particolare, il provvedimento ABF ha preso le mosse da un contratto di finanziamento per una carta revolving sottoscritto l’11 maggio del 2011, e ha dato una risposta al ricorrente, insoddisfatto degli esiti dell’interlocuzione con l’intermediario – durante la fase di reclamo.
Il ricorrente ha infatti intrapreso la strada del ricorso ABF al fine di tutelarsi contro l’erronea indicazione del TAEG contrattuale (rappresentato nel 16,49% ma effettivo corrispondente al 19,345%). Ciò per una ragione ben specifica: la mancata inclusione nell’indicatore delle spese di tenuta conto.
In ragione di ciò, il ricorrente domandò al Collegio di acclarare e dichiarare il diritto alla restituzione di una ben precisa somma di denaro, pari a euro 2.796,44, più gli interessi. Ciò affermato sulla scorta delle regole normative vigenti in materia.
Contro il ricorrente e per il rigetto del ricorso, l’intermediario si è costituito considerando:
L’intermediario ha dunque rimarcato che detta ultima normativa trova applicazione a partire dal primo giugno 2011, ricordando che il contratto di finanziamento in oggetto era stato perfezionato in epoca anteriore.
Sulla scorta di quanto appena ricordato e in base alla documentazione emersa nel procedimento, l’Arbitro si è pronunciato nei termini seguenti:
In ragione di quanto riportato, l’ABF ha ritenuto illegittima l’esclusione delle riferite spese, ad opera dell’intermediario, nel momento in cui ha proceduto alla determinazione del TAEG contrattuale. Proprio l’Arbitro non a caso segnala altresì che il detto TAEG – ricalcolato includendo tali costi – risulta corrispondente al 19,17% e perciò di gran lunga più elevato rispetto a quanto indicato nel contratto di finanziamento.
Ecco perché in chiusura del provvedimento l’Arbitro, dopo aver accertato la nullità della clausola determinativa degli interessi, ha dichiarato l’intermediario “tenuto alla rideterminazione degli stessi e degli altri costi nei sensi di cui in motivazione, oltre agli interessi dalla data del reclamo”.
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