Le ferie costituiscono un periodo di riposo o sosta rispetto alla prestazione lavorativa di cui al contratto di lavoro. Entro che limiti il diritto al recupero delle energie psico-fisiche può essere esercitato dal lavoratore? Facciamo un po’ di chiarezza.
E’ ben noto a tutti i lavoratori che le ferie siano uno dei diritti fondamentali di colui che lavora alle dipendenze di un’azienda o datore di lavoro. Delle ferie d’altronde si parla sia in Costituzione che in tutti i contratti collettivi.
In un periodo come il mese di agosto sono in tanti a farsi alcune domande sulle ferie estive, sulla richiesta, sul conteggio e sulla cosiddetta chiusura aziendale. Sono infatti temi a cui pensa un qualsiasi lavoratore che desideri, dopo un anno di duro lavoro, alcuni giorni di riposo e di recupero delle forze.
Ebbene di seguito vedremo cosa è opportuno ricordare per prendere le ferie ad agosto, e chiariremo dunque alcuni aspetti pratici che hanno indubbio rilievo nelle relazioni tra lavoratore subordinato e datore di lavoro. I dettagli.
Ferie estive ad agosto: il contesto di riferimento
Molti di coloro che lavorano alle dipendenze preferiscono fare le ferie ad agosto, ovvero il mese estivo per antonomasia. Ma prima di poterle fare occorre farne richiesta al proprio datore di lavoro che – a sua volta – potrebbe scegliere di negarle – per motivi legati alla organizzazione dell’attività in azienda e per ragioni di produzione e programmazione. A decidere il periodo in cui fare le ferie estive è sempre il datore di lavoro, che tendenzialmente tiene conto della proposta del dipendente – al fine di trovare un bilanciamento di differenti interessi.
Ebbene sì, le ferie sono un diritto del lavoratore, ma quest’ultimo non ha diritto a scegliere autonomamente anche quando farle. Occorre infatti il nulla osta del datore di lavoro, ovvero il suo consenso: l’ultima parola è la sua in merito al piano ferie di ogni dipendente. Di mezzo ovviamente vi sono evidenti motivazioni legate al profitto aziendale e alla continuità dell’attività senza ‘buchi’.
Il datore di lavoro ha però l’obbligo di comunicare preventivamente al prestatore di lavoro il periodo fissato per il godimento delle ferie, al fine di consentire a quest’ultimo di programmare a sua volta le proprie attività durante i giorni di sosta.
Attenzione però a questo elemento: i giudici hanno spesso emesso provvedimenti su controversie in materia di ferie, affermando che un no immotivato alle ferie estive (d’agosto), se ripetuto nel tempo, potrebbe essere spia del fenomeno del mobbing.
Ferie estive ad agosto con la chiusura aziendale
Non solo. Le ferie estive ad agosto potrebbero essere un tuo obbligo, invece che un tuo diritto. Infatti l’azienda o datore di lavoro potrebbe decidere di importele a causa della prefissata chiusura aziendale. Ricordiamo che quest’ultima obbliga tutti i lavoratori subordinati a prendere le ferie. D’altronde non vi sono soluzioni alternative, stante l’oggettività della situazione: la sede aziendale è chiusa e tutte le attività sono interrotte.
Non bisogna stupirsi allora se le ferie estive per chiusura aziendale non sempre sono ben accolte dai lavoratori: di fatto sono ferie forzate, ma d’altronde si tratta di una prassi ben conosciuta e diffusa, specialmente nelle grandi aziende e nelle fabbriche.
In sintesi, il lavoratore in queste circostanze non ha opzioni diverse: ha l’obbligo di stare in ferie ed è dunque costretto ad andare in vacanza, non potendo pretendere dal datore di lavoro di recarsi comunque in ufficio per svolgere le mansioni di cui al contratto.
Ciò non toglie che in ogni caso in cui vi siano delle ferie accumulate e/o da smaltire, il datore di lavoro, i responsabili del personale e gli addetti agli uffici paghe debbono sempre fare molta attenzione sia alla quantità di ferie cui ha diritto ciascun lavoratore in organico, sia alla individuazione della retribuzione per i periodi di ferie sfruttati.
Quanti giorni di ferie estive all’anno?
Qual è la durata minima del periodo di ferie ogni anno? Ebbene la risposta la troviamo nella legge e in particolare nell’art. 10, comma 1, del Dlgs. n. 66 del 2003, che fissa che il lavoratore ha diritto a un periodo annuale di ferie pagate non al di sotto di quattro settimane.
Detto periodo deve in genere essere goduto:
- per almeno due settimane – consecutive se la domanda arriva dal lavoratore – nel corso dell’anno di maturazione;
- per le restanti due settimane entro i 18 mesi posteriori al termine dell’anno di maturazione.
Tuttavia resta ben inteso che i contratti collettivi possano indicare regole di maggior favore per i dipendenti.
Ferie e busta paga
Sotto questo punto di vista, la busta paga si rivela ancora una volta un documento determinante per il lavoratore, oltre che per l’azienda. HR manager e dirigenti d’azienda sanno che che il resoconto della gestione delle ferie deve essere periodicamente fornito al personale.
D’altronde le ferie sono un diritto del lavoratore previsto dalla legge e sono necessarie per garantire la produttività e la soddisfazione professionale. Ecco perché la busta paga è molto utile a rappresentare quante ferie sono state maturate dal dipendente, mese dopo mese. Insomma, è giusto che il lavoratore sappia con precisione quante ore o giorni sono stati maturati in un certo momento per poterli programmare e sfruttare.