Estensione degli obblighi di fatturazione elettronica in arrivo con finalità anti evasione. Cosa cambia dal primo luglio?
A partire da inizio luglio nuovi obblighi di ambito fiscale saranno valevoli per le partite Iva, ma a determinate condizioni. Ecco le novità in tema di fatturazione elettronica e Esterometro.
A partire dal prossimo primo luglio scattano importanti novità sul fronte fiscale per moltissimi italiani. E’ stato infatti recentemente pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo che esclude esclusivamente le micro partite IVA al di sotto dei 25mila euro dall’obbligo di e-fattura o fatturazione elettronica per i forfettari da inizio luglio.
Nessun dubbio a riguardo: con la pubblicazione del citato provvedimento, le istituzioni hanno di fatto confermato per i forfettari l’obbligo di fatturazione elettronica a partire dal primo luglio. Per il momento sono stati esclusi da questi nuovi doveri soltanto i contribuenti i con ricavi / compensi non superiori a 25mila euro – e solo fino al 31 dicembre 2023.
Si tratta, come è facile intuire, di disposizioni ad hoc – espressamente previste a costituire delle significative misure anti evasione. Il meccanismo implica l’invio delle fatture elettroniche per mezzo del Sistema di interscambio (Sdi) per tutte le operazioni tra soggetti residenti o stabiliti in Italia, ma include altresì i dati delle operazioni transfrontaliere – perché alla stessa data (1° luglio) entra in vigore l’abolizione dell’Esterometro.
Fatturazione elettronica: nuovi obblighi in arrivo
Facciamo chiarezza su coloro che di fatto dovranno rispettare gli obblighi di fatturazione elettronica. Ebbene il decreto attuativo indica che l’obbligo di fatturazione elettronica scatterà in particolare:
- per i contribuenti che rientrano nel regime di vantaggio;
- per i contribuenti in regime forfettario e per i soggetti passivi (associazioni sportive dilettantistiche ed enti del terzo settore) che hanno sfruttato l’opzione per l’applicazione del regime speciale ai fini IVA delle imposte sui redditi e che nel periodo d’imposta anteriore hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo fino a 65mila euro.
Come accennato poco sopra, sono per il momento esonerati dai nuovi obblighi fiscali le piccole p. Iva, ossa coloro che nell’anno precedente hanno ottenuto ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non al di sopra dei 25mila euro. E ciò fino a fine 2023. Infatti per questi ultimi l’obbligo di fatturazione elettronica tramite il Sistema di Interscambio scatterà dal primo gennaio 2024.
Addio all’Esterometro da inizio luglio
Come sopra accennato, dal primo luglio l’esperienza del cd. Esterometro giungerà a termine. Questo termine altro non indica che la comunicazione relativa alle operazioni transfrontaliere, che devono compiere i contribuenti.
Nell’Esterometro sono finora rientrate tutte le transazioni compiute tra un soggetto con residenza in Italia e quanti non risiedano nel nostro paese.
Finalità di esso è dunque fornire direttamente all’Agenzia delle Entrate tutti i dati delle operazioni che non sono soggette all’obbligo dalla fatturazione elettronica e che dunque non passano attraverso il Sistema di Interscambio. Come sopra ricordato, l’abolizione dell’Esterometro si lega alle novità in arrivo dal primo luglio in tema di fatturazione elettronica.
Sulla scorta della nuova normativa infatti si stabilisce, in relazione alle operazioni compiute dal primo luglio 2022, che i dati al momento trasmessi con l’Esterometro dovranno essere trasmessi digitalmente all’Amministrazione finanziaria. Ciò tramite lo Sdi e usando il formato Xml della fattura elettronica.
Il periodo cuscinetto tra luglio e settembre
Chiaramente coloro che non rispetteranno i nuovi obblighi, andranno incontro a sanzioni. Ma non subito. Infatti, per il terzo trimestre del 2022 – ovvero il periodo luglio settembre – le nuove p. IVA tenuta ad emettere fattura elettronica potranno contare su più tempo rispetto agli ordinari 12 giorni. In buona sostanza l’interessato potrà caricare la fattura elettronica sul Sistema di Interscambio entro il mese posteriore a quello di compimento dell’operazione.
Si tratta, a tutti gli effetti, di un periodo cuscinetto e, in virtù di esso, non scatterà alcuna sanzione amministrativa contro la violazione degli obblighi. Ciò nella chiara finalità di dare tempo ai soggetti interessati di adattarsi alle nuove norme in vigore.
Ricordiamo infine che per tutto l’anno in corso, le norme vigenti indicano altresì il divieto di fatturazione elettronica per due specifiche categorie di operatori:
- i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria ai fini dell’elaborazione delle dichiarazioni dei redditi precompilate;
- i soggetti non tenuti all’invio dei dati al Sistema TS, in rapporto alle prestazioni sanitarie verso le persone fisiche.
Concludendo, appare dunque ben chiaro che le novità in arrivo dal primo luglio riguarderanno specifiche categorie di partite Iva, in base alle suddette indicazioni.