Chi rientra nel regime forfettario dal 1° luglio ha l’obbligo di emettere fatture elettroniche ma soltanto in un particolare caso. Vediamo quale.
Il tempo della fatturazione elettronica sta arrivando anche per chi opera nel regime forfettario. Dal prossimo mese, precisamente dal 1° luglio 2022, i soggetti e le imprese che nell’arco del 2021 hanno percepito compensi o ottenuto ricavi superiori ai 25 mila euro dovranno emettere la fattura elettronica. Chi invece non ha raggiunto tale cifra vede l’obbligo della fatturazione elettronica slittare al 1° gennaio 2024.
Il Governo italiano aveva richiesto al Consiglio Ue l’estensione dell’obbligo di emettere fatture elettroniche anche per le imprese medio-piccole ed oggi l’organismo europeo ha dato parere positivo per cui anche chi rientra nel regime forfettario vede cambiare la normativa per quanto riguarda la fatturazione.
Le imprese e i soggetti che devono iniziare ad usare la fatturazione elettronica a partire dal 1° luglio prossimo non sono vincolati a tale obbligo per quel che concerne il terzo trimestre 2022. Per cui non verranno applicate sanzioni nel caso in cui la fattura elettronica venga emessa entro il mese seguente a quello in cui è stata effettuata l’operazione. Si parla di fattura tardiva quando il documento viene emesso dopo i 12 giorni successivi a quelli in cui si è svolta la prestazione.
Come funziona la fattura elettronica nel regime forfettario
Chi rientra nel regime forfettario e si appresta a cambiare il modo di emettere fatture dovrà conoscere alcuni aspetti fondamentali per non commettere errori nel redigere il documento con il nuovo sistema. La prima cosa da chiarire riguarda la numerazione delle fatture: il numero progressivo continua ad essere utilizzato normalmente. Ciò significa che se l’ultima fattura cartacea riporta il numero 23, la prima fattura elettronica emessa avrà il numero 24.
Quel che risulterà più difficile rispetto al vecchio sistema è la conservazione delle fatture elettroniche. La normativa prevede che essa avvenga rispettando una precisa procedura, obbligatoria per legge. Il documento digitale non potrà essere semplicemente salvato sul computer o altro device elettronico pena la possibile perdita in caso di rottura o furto del dispositivo. L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione delle imprese un servizio gratuito di conservazione delle fatture digitali, cui si può accedere attraverso il sito nella sezione Fatture e Corrispettivi.
Ricordiamo però che al momento l’obbligo di fatturazione elettronica per chi appartiene al regime forfettario riguarda soltanto coloro che nel 2021 hanno prodotto ricavi superiori ai 25 mila euro. Saranno in molti a chiedersi come calcolare l’importo dell’anno scorso: è sufficiente tener presente il tipo di regime contabile che si è applicato nel 2021 nonché le delucidazioni prodotte dalle circolari 10E del 2016 e 9E del 2019.
Chi utilizza il regime forfettario sa che sulla fattura cartacea va applicata la marca da bollo, ed anche con la fatturazione elettronica questa imposta va versata. In pratica nel documento bisogna specificare che il bollo nella modalità elettronica è stato assolto per poi effettuare il relativo versamento sul sito dell’Agenzia delle Entrate, nella stessa sezione Fatture e Corrispettivi. Il bollo va pagato entro l’ultimo giorno utile del secondo mese successivo a quello del trimestre per cui entro: 31 maggio, 30 settembre, 30 novembre e 28 febbraio.
Se però l’importo da versare per il primo trimestre non supera i 250 euro si potrà effettuare il versamento entro il 30 settembre. Nel caso in cui l’importo sommato del primo e del secondo trimestre non supera la stessa cifra il pagamento potrà essere posticipato ed effettuato entro il 30 novembre.