Oggi vedremo a chi spetta l’eredità del libretto postale, quando il titolare decede. Bisogna fare attenzione anche alle tasse di successione.
Il libretto postale è una delle forme di risparmio più apprezzate dagli italiani. Questo strumento rappresenta una sorta di salvadanaio, in cui è possibile depositare somme di denaro che partono da un minimo di €1.000.
Il vantaggio di avere un libretto postale riguarda l’assenza di costi per l’apertura, la chiusura e la gestione dei fondi. Ma, l’aspetto davvero interessante, è la garanzia offerta dallo Stato Italiano sia sui depositi che sui relativi rendimenti.
I tassi di interesse sono contenuti, ma certi. Inoltre, le somme di denaro depositate dal risparmiatore possono essere prelevate in qualsiasi momento, presso qualsiasi sportello postale italiano.
Il libretto postale può essere anche cointestato, prevedendo dunque la presenza di un minimo di due e un massimo di quattro titolari maggiorenni.
Cosa succede quando uno dei cointestatari muore? Cosa prevede il diritto in tema di successioni in merito alle imposte da versare dagli eredi?
Nel caso in cui libretto postale dovesse essere cointestato tra due o quattro persone maggiorenni, vuol dire che ognuno di loro ha lo stesso diritto di utilizzare le somme di denaro contenute sul libretto.
Fermo restando che c’è la possibilità, al momento della stipula del contratto per l’apertura dello strumento di risparmio, di inserire una clausola che limiti le facoltà di tutti o alcuni cointestatari.
Il problema del libretto postale cointestato subentra in caso di morte di uno dei titolari.
Secondo quanto stabilito dalla legge, la morte di uno dei cointestatari comporta automaticamente l’estinzione del conto. Tuttavia, potrebbero verificarsi una serie di vicende successorie che producono effetti sul libretto.
In caso di morte di un cointestatario di libretto postale è disposto immediatamente il blocco delle operazioni. Di conseguenza, i cointestatari sopravvissuti e i successori dovranno effettuare la comunicazione della morte di uno dei cointestatari alle Poste.
La suddetta clausola è riportata nell’articolo 11 comma 6 del regolamento, in cui sono indicate le condizioni contrattuali, che i sottoscrittori di libretto postale accettano al momento della stipula dell’accordo.
Il blocco che riguarda i fondi presenti sul libretto postale perdura per tutto il periodo necessario per l’espletamento della pratica di successione. Durante questo lasso di tempo è possibile identificare in maniera precisa gli eredi ed effettuare la suddivisione dei fondi, secondo quanto stabilito dalle leggi in materia di eredità.
I cointestatari sopravvissuti conservano il diritto alla percentuale di giacenza che gli spetta, non potendone disporre fino alla conclusione delle pratiche di successione.
La quota che spettava al cosiddetto de cuius dovrà essere suddivisa tra gli eredi legittimi.
Nel caso in cui il cointestatario defunto non avesse comunicato le sue volontà tramite testamento in forma scritta, si applicano le leggi di successione previste dalla disciplina italiana.
Dunque la quota del defunto spetterà al coniuge, ai discendenti, ai collaterali (ovvero fratelli e sorelle) e ad altri parenti, secondo quanto stabilito dall’articolo 565 del codice civile.
Nel caso in cui siano presenti anche successori indicati nel testamento (diversi da quelli sopra citati), la somma di denaro del cointestatario defunto dovrà essere ripartita prima tra gli eredi legittimi e poi tra gli eredi indicati nel testamento.
La quota di denaro spettante al de cuius deve dunque essere divisa tra eredi legittimi e testamentari. Le somme di denaro ricevute a titolo di eredità possono essere soggette alla cosiddetta imposta di successione.
Non esiste un’aliquota univoca, poiché a fare la differenza è la tipologia dello strumento di risparmio oggetto della successione.
Di fatto, esistono alcuni strumenti finanziari che sono completamente esenti da imposta di successione, come ad esempio libretti postali.
Secondo quanto stabilito dalle leggi in vigore i parenti in linea retta e i collaterali, ovvero i cosiddetti eredi legittimi, hanno diritto ad una soglia di franchigia dell’imposizione del 4% e all’applicazione di uno sconto del 6%.
Per quanto, invece, riguarda gli eredi testamentari che non hanno alcun vincolo di parentela con il de cuius, la legge stabilisce che l’aliquota da versare a titolo d’imposta è pari al 8% del valore dell’eredità percepita. Pertanto, in questo caso, non è prevista alcuna franchigia e l’importo dovrà essere versato anche in caso di libretto postale cointestato.
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