Eredità legittima ai figli: la legge italiana tutela gli eredi più degli altri Paesi, rivalutando anche le donazioni in vita
Non tutti sono a conoscenza del fatto che in Italia la nostra legislazione è tra le più ferree per quanto riguarda la tutela dell’eredità dei figli. A prescindere dalla volontà dei genitori, infatti, dal loro testamento, o dalle donazioni spontanee fatte in vita, gli eredi principali, nel momento della morte del genitore, sono i figli.
Questi ultimi sono tutti uguali di fronte alla legge, i favoritismi non vengono presi in considerazione neanche quando sono espressi esplicitamente nel testamento. Ciò significa che nel caso in cui un genitore volesse fare lo scorretto e non dividere in parti uguali i propri possedimenti, la legge interverrebbe per sanare la differenza tra le parti.
La giurisprudenza spiega che la legge è anche in grado di andare a richiedere la riscossione delle donazioni fatte in vita se risultassero non eque e tutte rivolte a una sola parte. Nel caso in cui un figlio avesse ricevuto di meno, gli altri saranno obbligati a cedere parte delle donazioni ricevute. Vediamo come la giurisprudenza regola tutto l’iter.
Eredità per i figli: va divisa in parti uguali altrimenti questi ultimi possono ricorrere alla legge
La quota legittima è quella porzione dell’asse ereditario che la legge riserva necessariamente a determinati soggetti, in generale i principali sono i figli. Può capitare che la persona deceduta durante la propria vita, o attraverso testamento, abbia fatto delle donazioni che possono andare a intaccare le quote di legittima lasciando altri legittimari privi di quello che la legge assegna per diritto.
In questo caso, il legittimario che non ha ricevuto la sua quota può agire per ridurre le donazioni fatte in vita dalla persona defunta semplicemente accertando con documentazioni quali sono state le donazioni che avrebbero intaccato la sua parte. L’accertamento della lesione della quota di legittima si effettua calcolando la cosiddetta massa fittizia che è uguale al relictum meno debiti + donatum.
Per calcolare la massa fittizia occorre cioè calcolare il valore di tutti i beni di proprietà del defunto al momento della morte, e poi si deve sottrarre il valore di tutto ciò che è identificabile come debito, come per esempio il funerale. A ciò vanno aggiunte tutte le donazione che il defunto ha fatto in vita, sia dirette che indirette, come per esempio l’intestazione di un immobile da genitore a figlio. Si tratta di una strada non semplice ma che spetta di diritto.