Chi l’ha detto che un testamento va necessariamente scritto su carta? Ecco cosa dice la Legge a riguardo.
Il nostro ordinamento prevede tre tipi di testamento, quello olografo scritto autonomamente dell’autore, quello pubblico scritto da un notaio sotto dettatura dell’autore, e quello segreto scritto in segreto dall’autore e poi consegnato al notaio. Il più diffuso è certamente quello olografo perché più semplice, informale e privo di costi.
Quando parliamo di testamento olografo sembra scontato che questo debba essere redatto in forma scritta su carta per ritenersi valido. Ma siamo sicuri sia davvero così? Se si esamina l’articolo 602 del codice civile che disciplina proprio il testamento olografo, ci si può rendere conto come la legge si limiti a indicare il requisito della scrittura ma senza indicare necessariamente la carta come strumento obbligatorio.
La carta viene menzionata solo nell’articolo 620 che si riferisce però alla sua pubblicazione che è un momento diverso dalla redazione. Questa avviene ad opera di un notaio su appunto carta in modo da diventare a tutti gli effetti un atto pubblico.
In considerazione di ciò bisogna ritenere validi anche testamenti redatti su oggetti alternativi alla carta. La Corte di Cassazione si è recentemente espressa dicendo che “il testamento olografo può essere redatto su carta o su altra materia analoga o diversa che abbia comunque l’idoneità sufficiente a fissare e a conservare la grafia”.
Un testamento olografo per essere ritenuto valido quindi deve avere la grafia dell’autore dall’inizio alla fine del foglio, la data e la firma. Poi l’oggetto dove viene scritto può anche essere una pergamena, un legno, un metallo, una tela, una lavagna o perfino un muro.
La scrittura a mano del testamento è fondamentale e pertanto la legge non ammette testamenti scritti al computer e magari poi stampati e firmati. Così come non è ammesso conservarlo su un dispositivo di archiviazione digitale o inviato a qualcuno anche se il documento è firmato digitalmente o inviato tramite Pec. È ammesso l’invio ad altra persona ma esclusivamente sotto forma di lettera scritta a mano e non al computer.
La legge non si è mai adeguata ai tempi e ancora oggi è quindi necessario scrivere il testamento a mano. Stessa sorte anche per il testamento fatto a voce e ripreso in una registrazione video. Chi si pone dinnanzi ad una telecamera esprimendo le sue volontà non sta realizzando un testamento valido per la legge.
Anche un testamento detto a voce magari sul punto di morte non è ritenuto valido dalle legge. Questo può avere un valore morale ma non legale. Non è possibile far valere la volontà di una persona detta verbalmente.
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