Non tutti sanno che è possibile ottenere un doppio assegno corrisposto mensilmente di 263 euro per una determinata categoria di lavoratori.
L’assegno mensile corrisposto dall’INAIL è l’assegno di incollocabilità di 263,37 euro ed è accreditato direttamente in conto corrente, unitamente alla rendita diretta per inabilità. Il decreto ministeriale Lavoro n. 173 del primo settembre ha fissato i nuovi importi, pari a 263,37 per il 2021 fino al 30 giugno 2022. L’INAIL riconosce questa prestazione economica assistenziale ai soggetti che sono impossibilitati a collocarsi nel settore lavorativo. Rientrano in questa casistica gli invalidi per infortunio sul lavoro o per malattia professionale, inoltre, devono trovarsi nella impossibilità di fruire dell’assunzione obbligatoria.
I requisiti richiesti per accedere a questa prestazione economica sono:
a) inabilità derivante da infortunio sul lavoro o da malattie professionali con una percentuale riconosciuta dall’INAIL, non inferiore al 34%, in base alle tabelle allegate al DPR 1124/1965 con eventi fino a dicembre 2006;
b) con menomazioni dell’integrità psicofisica (danno biologico) con una percentuale superiore al 20%, in base alle tabelle allegate al DLgs 38/2000 per eventi fino al primo gennaio 2007;
c) un’età anagrafica non superiore a 65 anni;
d) agli invalidi del lavoro a cui è stata riconosciuta certificazione dal centro di medicina legale della sede competente.
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L’assegno non è automatico, l’interessato deve presentare domanda alla sede INAIL di appartenenza indicato tutti i dati anagrafici del richiedente. Inoltre, è indispensabile specificare in modo dettagliato l’invalidità lavorativa o eventualmente extra lavorativa. L’INAIL ricevuta l’istanza, accerta la sussistenza dei requisiti e il lavoratore dovrà sottoporsi a visita medico legale presso il centro dell’ente. Nel caso di esito positivo, tramite comunicazione scritta, l’INAIL avvisa l’interessato dell’erogazione dell’assegno di incollocabilità. Invece, nel caso di esito negativo, l’ente specifica le motivazione del rigetto dell’istanza.
L’erogazione dell’assegno avviene il mese successivo alla presentazione dell’istanza ed è erogato fino all’età di 65 anni, a condizione che non siano mutate le condizioni di incollocabilità. Il pagamento può avvenire in vari modi:
a) tramite accredito in conto corrente con IBAN comunicato precedentemente all’INAIL;
b) con carta prepagata con IBAN;
c) allo sportello bancario o postale per importi inferiori alla soglia dei pagamenti in contanti;
d) tramite istituti convenzionati con l’INPS per il pagamento dell’assegno a persone che risiedono all’estero.
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