In caso di donazione casa, potrebbero sorgere dei dubbi in merito agli adempimenti previsti dalla legge, come la presentazione della documentazione IMU.
L’IMU è il tributo istituito dal governo Monti con la manovra Salva-Italia del 2011. L’imposta Municipale propria si paga in base a determinati coefficienti stabiliti da ogni singolo Comune e fa riferimento al possesso di beni immobiliari. Quest’imposta è, generalmente, applicata alle case che non rappresentano l’abitazione principale del proprietario.
In caso di donazione casa, può sorgere qualche dubbio in merito al soggetto che deve pagare l’IMU.
Secondo quanto stabilito dalla legge italiana, il pagamento del tributo spetta al possessore a titolo di proprietà dell’immobile.
Ciò vuol dire che nell’ambito di una donazione, che è avvenuta regolarmente con contatto di trasferimento della proprietà dell’immobile, l’eventuale Imposta Municipale dovrà essere versata dal soggetto che ha ricevuto il bene in donazione.
Donazione casa: di cosa si tratta?
L’IMU è una delle imposte più odiate dagli italiani e ricade sul proprietario dell’immobile che non rappresenta la sua abitazione principale. Nel caso in cui, venga ceduta solo la nuda proprietà, spetta all’usufruttuario occuparsi del versamento dell’Imu.
Tuttavia, nel caso in cui l’immobile in questione sia la prima casa dell’usufruttuario, la normativa non prevede il versamento di alcun’imposta.
Tant’è vero che spesso l’istituto della donazione è utilizzato proprio per evitare di pagare l’IMU. Si tratta di un metodo assolutamente legale, che permette ai genitori di cedere un bene gratuitamente ad un proprio figlio. Così facendo i primi si svincolano dal versamento del tributo.
In genere, i soggetti coinvolti nella donazione sono genitori e figli, fermo restando che la cessione a titolo gratuito di un bene può avvenire tra soggetti con qualsiasi grado di parentela o senza vincoli.
Per concludere, quando il proprietario di un immobile decide di donarlo ad un altro soggetto, chiunque esso sia, l’eventuale imposta municipale di quel bene ricade sul nuovo proprietario.
Imposta Municipale: dichiarazioni e versamenti
L’IMU è un’imposta comunale che fa maturare l’obbligo di versamento nei confronti dei soggetti che hanno un immobile di proprietà, che non rappresenta la loro abitazione principale. Ciò vuol dire che tutti coloro che sono proprietari di un’unica casa nella quale abitano non sono assoggettati al versamento dell’imposta.
Fermo restando, che esistono alcune categorie di beni immobili che, per la loro classificazione, pur essendo l’unica e principale abitazione del proprietario, sono ugualmente sottoposti a IMU. Ci stiamo riferendo alle case accatastate come beni di lusso.
Le dichiarazioni relative all’imposta municipale unica devono essere presentate entro il 30 giugno dell’anno successivo alla data di acquisto del bene immobile. Il suddetto termine deve essere rispettato anche in caso di variazioni, che possono determinare alterazioni del valore catastale dell’immobile.
Una volta presentata la dichiarazione, questa resta valida anche per gli anni successivi, a patto che non si verifichino variazioni.
Pertanto non è necessario presentare una dichiarazione IMU ogni anno. È sufficiente farlo un’unica volta.
Tuttavia, la legge prevede degli specifici casi in cui non è necessario presentare la dichiarazione IMU. Ci stiamo riferendo a:
- L’acquisto o la vendita di un bene immobile con un regolare contratto stipulato in presenza di notaio;
- La presentazione della dichiarazione di successione;
- Quando gli elementi da dichiarare sono rilevabili direttamente tramite le banche dati catastali.
Per quanto invece riguarda i versamenti dell’Imu, questi devono avvenire con cadenza regolare, ogni anno. I soggetti passivi di IMU, infatti, possono versarla in un’unica soluzione entro il 16 giugno o hanno l’opportunità di effettuare il versamento in due rate:
- La prima rata deve essere versata entro il 16 giugno e corrisponde all’imposta dovuta per il primo semestre dell’anno. Il calcolo avviene in base all’aliquota e alle detrazioni dell’anno precedente.
- La seconda rata è prevista entro il 16 dicembre e rappresenta il saldo dell’imposta dovuta per l’anno in corso. In tale sede, avviene anche il conguaglio sulla prima rata in base alle aliquote pubblicate sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze, il 28 ottobre di ogni anno.