Basta spese extra che rimpinguano il portafoglio di soggetti terzi, donare casa ad un figlio non è mai stato più facile di così.
Se ad oggi si potesse parlare di gesti d’amore, ecco che quello di donare casa ad un figlio, non può che essere nella top ten. L’affetto non ha nulla a che fare con ciò che è materiale, ma ad oggi dare un tetto sopra la testa a chi ricerca l’indipendenza in un contesto di crisi, è davvero qualcosa che non può essere dato per scontato. Acquistare un immobile sempre quasi impossibile, non c’è stabilità economica, né tantomeno garanzie nel mondo del lavoro per i giovani di oggi. L’unica cosa che può fare un genitore, è donare un immobile, per conferirgli una base “solida”, e un tetto sopra la testa senza essere vincolato da un affitto insostenibile. Ma conviene davvero?
Non tutti lo sanno, ma donare casa ad un figlio potrebbe diventare più facile del previsto. Si può evitare il notaio? Poiché è noto che quest’ultimo tra tutti, è proprio un ruolo che appare un po’ antipatico. Si tratta di chi per apporre una firma, riceve un cospicuo compenso, e di conseguenza i contribuenti per acquistare un immobile devono fare ancor di più i salti mortali. Per soddisfare questo sogno bisogna conoscere alcune dritte che quasi nessuno sa.
Anche perché quando si tratta di legami parentali, ed in questo caso di “sangue”, è assurdo il pensiero di dover mettere a puntino dei vincoli del genere. Quindi, si vorrebbe in ogni modo contenere la burocrazia al limite, senza rallentare la pratica, o peggio appesantendola con costi aggiuntivi che non aiutano ambe le parti. Si può far a meno del notaio, ma bisogna conoscere dei dettagli essenziali.
Come donare casa ad un figlio evitando spese extra: metodo salva risparmio
A sostenere l’iniziativa sono una serie di sentenze della Cassazione che disciplinano la questione usufruendo di tre differenti modalità. Quindi, sì, si fa a meno del notaio in queste tre possibili scelte, ma non è detto che i costi siano sempre inferiori. Proprio per questo conoscerle a fondo è utile per capire quale sia la possibilità più confacente alla propria condizione. Capire cosa fare e chi chiamare in causa è essenziale, per cui taccuino o agenda virtuale alla mano, e via. Le tre strategie in questione sono una garanzia di successo, ma vanno poste in essere in maniera opportuna.
La prima modalità assume il nome di Usucapione, significa trasferire la proprietà successivamente all’uso ininterrotto di un bene altrui per un arco di tempo minimo di 20 anni. La sentenza n. 483 della Cassazione ha predisposto nel seguente modo, ma con delle condizioni da rispettare per non incorrere in un esproprio “legalizzato”. È una pratica che implica il “trasferimento”, senza un contratto. Ma come già accennato, non è una decisione estranea ad esborsi di denaro.
Per trasferire non basta viverci ed avere le chiavi di casa, ma comportarsi come se si fosse concretamente il proprietario. Ad esempio, ci sono opere di manutenzione? Deve figurare che sia il figlio a prendersene carico, e non il genitore. In questo caso, denaro e fatica devono essere investiti al fine da risultare come proprietario di casa.
Ovviamente, l’arco ventennale deve scorrere, e se il genitore muore, è bene che in questo periodo nessun parente rivendichi l’immobile. Passati i termini, il figlio deve porre un giudizio contro il padre. Cioè una causa civile in cui il giudice deve accertarsi che ci siano tutti gli elementi per passare al vaglio l’usucapione. Se manca questo, o la contumacia del genitore, il Tribunale potrebbe verificare che la proposta non sia valida. Tutte le spese del giudizio sono a carico del figlio, sempre per il discorso sopramenzionato, cioè di agire come se fosse il proprietario. Ultimo dettaglio, ma essenziale, è il verbale di mediazione autenticato dal notaio, a cui comunque si deve pagare una parcella, il tutto per giustificare il passaggio di proprietà. Questa via è un po’ complessa, ma comunque efficace.
Segue la seconda, donare casa mediante testamento, e qui il notaio non è essenziale. Ci sono i testamenti “olografi”, cioè scritti di proprio pugno e custoditi. Serve poi che gli eredi sottoscrivano, alla morte del genitore, la dichiarazione di successione entro un anno dalla scomparsa, questo ai fini fiscali. Poi si trascrive mediante il notaio nei pubblici registri immobiliari, l’atto di passaggio di proprietà. Il notaio però potrebbe essere escluso nel caso in cui ci sia l’accordo di tutti gli eredi, evitando così la pubblicazione del testamento e praticando la semplice voltura catastale presso il catasto.
Ultima possibilità, è quella della separazione dei coniugi, per cui un genitore passa al figlio l’immobile come attuazione dell’accordo di separazione. Per la registrazione dell’atto non è necessario il notaio, ma un avvocato. La questione si conclude con la trascrizione nei pubblici registri immobiliari della separazione.