In base a quanto stabilito dall’articolo 458 del Codice Civile, non è possibile dividere l’eredità prima della morte del de cuius.
La legge italiana è piuttosto chiara in merito al divieto di patti successori. In base a quanto stabilito dall’articolo 458 del Codice civile, sono considerati nulli i patti dispositivi che prevedono un accordo tra eredi prima che la successione sia aperta.
Dunque, non è possibile accordarsi sulla divisione dell’eredità. Di fatto, anche in caso di accordi sottoscritti da tutti gli eredi, sotto l’aspetto legale il patto non avrebbe alcuna validità, anzi sarebbe nullo.
Lo stesso riguarda anche per la rinuncia preventiva dell’eredità di una persona, che può essere effettuata solo dopo la morte e entro 10 anni dall’apertura della successione.
Tuttavia, la legge permette di ripartire in maniera diversa l’eredità, quando ormai la successione è aperta, ovvero in seguito alla morte del de cuius. Facciamo chiarezza.
La legge italiana è piuttosto chiara in merito alla possibilità di dividere l’eredità prima della morte del de cuius. L’articolo 458 del Codice civile sancisce la nullità di qualsiasi patto successorio, eseguito prima dell’apertura della successione.
In sostanza, se gli eredi si accordano in maniera diversa sulla divisione dell’eredità, anche attraverso la stipulazione di un accordo scritto, prima che il de cuius sia morto, il patto è legalmente nullo.
Ciò vuol dire che non produce i suoi effetti e che non ha alcuna validità di fronte alla legge.
Tuttavia, è possibile accordarsi in maniera diversa sulla divisione dell’eredità sono quando la successione è ormai aperta e, dunque, è venuta la morte del de cuius.
In tal caso, la legge ammette che gli eredi facciano cessare la cosiddetta comunione ereditaria accordandosi in maniera diversa, rispetto alle quote del patrimonio.
La divisione della comunione ereditaria può essere richiesta da ciascun erede in qualsiasi momento, anche se gli altri non hanno intenzione di procedere a tale divisione.
In ogni caso, il motivo per il quale la legge italiana pone il divieto dei patti di successione riguarda la nullità e l’immoralità di qualsiasi accordo che pone come presupposto la morte di un’altra persona.
Per questo motivo, l’ordinamento giuridico italiano stabilisce che la nullità di un patto successorio può essere fatto valere anche a distanza di molti anni. Di fatto, non esiste un termine di prescrizione per tale reato.
Coloro che hanno intenzione di dividere il patrimonio prima della morte di un genitore devono fare affidamento a singoli atti di divisione o di compravendita. In sostanza, il de cuius ha la possibilità, quando è ancora in vita, di trasmettere un bene ad un erede trasferendone la proprietà.
In questo caso, dunque, non si tratta di successione, ma di atto tra vivi come la donazione o la compravendita.
Ad ogni modo, al fine di tutelare il diritto di successione, la legge stabilisce che, pur essendo validi gli atti di divisione o di compravendita tra de cuius e erede, questi non devono pregiudicare le quote di legittima spettanza degli altri eredi.
In base a quanto ribadito, di recente, dalla Corte di Cassazione, la divisione dei beni di un’eredità futura che avviene tramite accordo è da considerarsi nulla.
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