Legge 104 e il ‘contrassegno invalidi’: cambia tutto per la circolazione su strada

Secondo i giudici, il soggetto disabile che abbia con sé il cosiddetto ‘contrassegno invalidi’ può circolare anche nelle corsie specifiche per i bus, e può farlo in tutta Italia con un solo onere a suo carico.

Vediamo qual è e che cosa è opportuno ricordare circa le ultime precisazioni della magistratura in tema di diritti dei disabili.

disabili

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Un nuovo caso trattato dai giudici contribuisce a fare giurisprudenza e dunque ad essere di orientamento in numerose situazioni pratiche.

Ebbene, secondo quanto emerso in una recente causa giunta fino alla Corte di Cassazione, il disabile munito del contrassegno invalidi ha sempre diritto di circolare anche nella corsia riservata agli autobus.

Proprio così: la persona portatrice di handicap può guidare il proprio veicolo anche negli spazi riservati al transito di questo mezzo di trasporto pubblico, e può farlo in lungo e in largo su tutto il territorio del paese. Un solo obbligo grava sul disabile, che va rispettato per poter godere di questa agevolazione. Infatti egli è tenuto ad esporre il permesso nella parte anteriore del mezzo a motore.

Vediamo allora più da vicino queste ultime novità giudiziarie, che hanno però un indubbio riflesso per una fascia della collettività come quella rappresentata dai disabili. I dettagli.

Disabili e circolazione su strada: il caso concreto giunto in Cassazione

Quanto appena ricordato è frutto delle valutazioni della Suprema Corte, emerse e pubblicate con l’ordinanza n. 24531 dello scorso 9 agosto. Si tratta dunque di un provvedimento recente, che aiuta a fugare dubbi per quanto riguarda il rapporto tra disabili e ampiezza dei diritti in fatto di circolazione stradale e che prende le mosse da un caso pratico in cui era stato coinvolto un giudice di pace.

Quest’ultimo aveva accolto due ricorsi proposti da un disabile, titolare di un contrassegno temporaneo di parcheggio per disabili emesso dal Comune di residenza. Il cittadino affetto da handicap si era infatti opposto a non pochi verbali di contestazione emessi dalla Polizia locale. Il motivo alla base di questi verbali era da rintracciarsi in una sostenuta violazione del Codice della Strada, nella parte in cui vieta il transito nella corsia preferenziale per i mezzi pubblici.

Ebbene, secondo il giudice di pace coinvolto, la circolazione nella corsia per i mezzi pubblici è da considerarsi legittima o comunque conforme alle regole di cui al Codice della Strada. Ciò per il fatto che il cittadino, che si era opposto ai citati verbali, era comunque munito del contrassegno invalidi.

Disabili e circolazione su strada: la recente sentenza della Cassazione chiarisce un importante diritto a loro favore

La lite è giunta fino alla Corte di Cassazione perché in secondo grado il giudice di appello ha scelto di accogliere le ragioni evidenziate dal Comune, cui si ricollegano i verbali per le asserite violazioni del Codice della Strada. Conseguentemente, in appello la decisione del magistrato ha confermato la legittimità e l’efficacia dei verbali di contestazione emessi dalla Polizia locale.

In base al giudice di appello, infatti, il giudice di pace aveva sbagliato a riconoscere come legittime le ragioni del cittadino disabile, non avendo considerato il potere del Sindaco di cui dall’art. 7 del Codice della Strada, oltre a quanto statuito da una ordinanza ad hoc, che imponeva la preventiva registrazione della targa nel portale web del Comune.

Ecco perché il disabile ha di seguito posto la questione all’esame della Corte di Cassazione, la quale ha indicato un orientamento molto importante in materia di diritti dei disabili. Di fatto questo giudice ha dato ragione al ricorrente, sostenendo peraltro assoluta rilevanza del cd. ‘contrassegno invalidi’ in tema di sanzioni amministrative. Il contrassegno infatti autorizza la circolazione e la sosta del mezzo per il trasporto di una persona con capacità di deambulazione assai ridotte, anche nelle zone urbane a traffico limitato e delle aree pedonali urbane.

Il documento è consegnato alla persona disabile per la sua condizione di salute, allo scopo che se ne possa avvalere esponendolo sul veicolo apposito. Soprattutto, la sua validità non è circoscritta al territorio del Comune che abbia emesso tale contrassegno, ma è estesa a tutta Italia. Il solo onere richiesto al disabile – precisa la Corte di Cassazione – consiste nell’esporre il permesso nella parte anteriore del veicolo.

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