L’obbligo di preventiva comunicazione, da parte del disabile al Comune, del mezzo dotato di contrassegno invalidi è illegittimo.
Esso infatti viola la libertà di circolazione delle persone con problemi di deambulazione e acclarate difficoltà motorie. Per i giudici i diritti del disabile debbono essere riconosciuti in modo ampio, anche quando si tratti di circolazione stradale.
Ecco perché nei provvedimenti dei tribunali si trova affermato un importante principio: l’obbligo di preventiva comunicazione al Comune del mezzo con un contrassegno invalidi è da ritenersi illegittimo e non conforme dunque alla legge. Esso infatti violerebbe la libertà di circolazione delle persone con problemi di deambulazione.
Di seguito ne parleremo nel dettaglio, chiarendo che cosa hanno spiegato i giudici in materia.
Vero è che non pochi Comuni del nostro paese hanno un sistema di riconoscimento automatico dei mezzi con il contrassegno riservato ai disabili e perciò autorizzati a varcare l’ingresso delle zone a traffico limitato, ovvero le note ZTL presenti in tutte le più grandi città italiane.
Ma attenzione: il permesso in questi casi viene emesso dal Comune di residenza dell’automobilista disabile, conseguentemente se l’handicappato si sposta altrove nella penisola potrebbero sorgere problemi. Ed il motivo è semplice: infatti le telecamere posizionate ai varchi di accesso non riconoscono la targa tra quelle incluse e salvate nella banca dati dell’ente locale – con il risultato dell’emissione di una multa per accesso abusivo in una ZTL.
In circostanze come queste, l’automobilista sarà costretto a contestare la sanzione (ingiustamente) emessa, provando di essere possessore del contrassegno disabili. Al fine di impedire questo grattacapo per l’handicappato e per lo stesse ente, ci sono Comuni italiani che hanno scelto di imporre l’obbligo di comunicazione preventiva della targa agli uffici locali. Ma questo particolare onere che serve ad evitare la multa, può davvero essere considerato legale? Come abbiamo anticipato in apertura, la risposta da darsi è negativa.
Abbiamo detto poco sopra che diverse ordinanze comunali hanno introdotto l’obbligo di comunicazione preventiva della targa agli uffici degli enti locali. Siamo innanzi ad un eccessivo onere per il disabile, tanto che la prassi – secondo i giudici – è contraria alle norme di tutela dei disabili. E ciò per il motivo secondo cui è in gioco la violazione della di libertà di circolazione delle persone con difficoltà di movimento.
In particolare rileva un provvedimento di poco tempo fa, emesso dalla Corte di Cassazione. Detto documento di fatto ha dichiarato l’illegittimità di una ordinanza del Comune di Milano che chiedeva al disabile di passaggio sulla ZTL, di comunicare anteriormente la targa del veicolo usato. Conseguentemente, la Suprema Corte ha annullato le multe emesse contro il titolare del contrassegno disabili, per aver circolato senza la suddetta autorizzazione o nulla osta del Comune stesso.
Lo ribadiamo per chiarezza e per fugare ogni dubbio a riguardo. Il diritto alla salute e alla tutela della persona disabile e dunque con problemi motori non può essere limitato dalla previsione contenuta in ordinanze comunali, le quali avrebbero la caratteristica di rappresentare un oggettivo ostacolo al diritto di movimento delle persone con difficoltà di deambulazione. E ciò perché semplicemente dette limitazioni non sono previste e ammesse dalla legge.
Piuttosto la Corte di Cassazione ha tenuto a precisare che il contrassegno invalidi è il vero documento di rilievo per il disabile, anche in queste circostanze. Il contrassegno infatti consente ai titolari di circolare ed anche di fermarsi all’interno delle zone a traffico limitato – ZTL – e delle aree pedonali urbane. Inoltre:
In sintesi, la situazione propende nettamente a favore del disabile. Come chiarito dalla Cassazione, chi ha il contrassegno disabili può circolare liberamente in tutte le ZTL d’Italia. La sola condizione necessaria o requisito è quello di mettere sempre il permesso sul cruscotto del veicolo usato in un certo momento o nella parte anteriore della macchina. Così il titolare del pass sarà sempre autorizzato a transitare nella ZTL di qualsiasi Comune italiano.
Concludendo, appare dunque chiara la piena validità del contrassegno disabili anche al di fuori del Comune di residenza del titolare e l’illegittimità delle eventuali multe emesse a carico del disabile che abbia circolato su ZTL. Queste sanzioni sono dunque annullabili.
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