Il diritto camerale è un tributo amministrativo pagato alle Camere di Commercio. Ecco come funziona.
Il 30 giugno scade il termine per il versamento – con modello F24 – del diritto annuale 2022 dovuto per le Camere di Commercio (codice tributo 3850 – diritto camerale annuale). Ecco cosa ricordare in proposito.
Giugno è mese di scadenze di vario tipo e ciò si conferma anche per la presenza del cd. diritto camerale 2022. Infatti i titolari di partita IVA iscritti alla CCIAA (autonomi, imprese, società ecc.) camera di commercio territoriale, sono obbligati al versamento entro il 30 giugno di ogni anno del diritto annuale o diritto camerale – con codice tributo 3850. Si tratta sostanzialmente di un tributo amministrativo.
Non ci sono dubbi: il versamento va effettuato entro l’ultimo giorno del mese, tuttavia con la possibilità di pagare entro il 30 luglio 2022 con la maggiorazione dello 0,40% (o con ravvedimento operoso per i pagamenti posteriori alla scadenza).
Vediamo allora qualche ulteriore dettaglio sul diritto annuale CCIAA.
In particolare debbono ricordare di effettuare il versamento del diritto annuale tutte le imprese che al primo gennaio di ogni anno risultano iscritte o annotate nel Registro delle Imprese e i soggetti iscritti nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA).
In particolare, sono da ritenersi soggetti obbligati al versamento del diritto annuale camerale:
Detti soggetti devono essere iscritti o annotati nel Registro delle imprese al primo gennaio di ogni anno, oppure devono essere iscritti o annotati nel corso dell’anno anche esclusivamente per una frazione di esso.
Come accennato sopra, il diritto annuale camerale va versato anche dai soggetti già iscritti al Rea o che chiedono l’iscrizione nel corso dell’anno.
Le norme in materia ci indicano dettagli molto chiari sul meccanismo del pagamento in oggetto. Ebbene, l’importo del tributo non è frazionabile in rapporto alla durata dell’iscrizione nell’anno. Pertanto, esso va versato per intero anche da chi risulta iscritto o annotato nel Registro delle imprese o nel Rea soltanto per un giorno dell’anno di riferimento.
Inoltre, se un’azienda nel corso dell’anno sposta la propria sede in un’altra provincia, è obbligata a versare il diritto camerale alla Camera di Commercio dove era iscritta il primo gennaio.
E, in ipotesi di trasferimento di sezione nell’ambito del Registro delle imprese, il diritto in oggetto è determinato dalla sezione in cui il soggetto era iscritto al primo gennaio.
Nel corso di questo articolo, abbiamo visto che il diritto camerale implica di fatto il pagamento di un tributo amministrativo alla Camera di Commercio. Ma come si versa in concreto il diritto annuale camerale?
Ebbene, in estrema sintesi la situazione è la seguente:
In particolare, il diritto camerale annuale è pagato dovuto in cifra fissa dalle imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale (ad es. piccoli imprenditori, artigiani ecc.), dalle imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria, dai soggetti collettivi iscritti solo al Rea, dalle persone fisiche iscritte al Rea, dalle società tra avvocati e dalle imprese con sede principale all’estero, che hanno aperto unità locali o sedi secondarie in Italia.
Da notare altresì che l’importo del tributo è stabilito dal ministero dello Sviluppo economico.
Tutti coloro che sono tenuti al pagamento del diritto camerale, debbono tener conto che lo strumento da utilizzare per adempiere all’obbligo è il modello F24, con indicazione:
Per quanto riguarda le modalità di pagamento, gli interessati non debbono dimenticare che è altresì possibile servirsi della piattaforma PagoPA.
Infine ecco il link al sito web con tutte le informazioni di dettaglio sul diritto camerale annuale.
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