Quando si beneficia della detrazione superbonus è possibile approfittare del rapporto coniugale in regime di separazione dei beni. Facciamo chiarezza.
Il superbonus 110% è una detrazione fiscale concessa per i costi sostenuti per interventi edilizi di ristrutturazione di un immobile. Per accedere al beneficio è necessario che l’intervento edilizio sia finalizzato al miglioramento dell’efficienza energetica di un immobile.
La detrazione fiscale prevista dal superbonus 110% è fruibile sotto forma di sconto in fattura, come cessione del credito o come detrazione in fase di dichiarazione dei redditi.
In quest’ultimo caso, il contribuente riceverà la somma di denaro che gli spetta in quote di pari valore, nel corso di 4 anni.
Quando si effettua un intervento edilizio accedendo alla detrazione fiscale concessa dal superbonus 110%, i soggetti che hanno diritto alla detrazione sono i proprietari e tutti coloro che utilizzano l’immobile sul quale saranno effettuati i lavori. Di conseguenza, possono beneficiare delle detrazioni fiscali anche i familiari, purché siano conviventi al momento dell’avvio dei lavori.
Pertanto, in presenza di un rapporto coniugale è assolutamente indifferente il regime patrimoniale di comunione o di separazione dei beni con il quale ci si è sposati. In effetti, secondo quanto stabilito dal regolamento che disciplina del superbonus 110%, l’unico elemento che conta è quello della convivenza. Pertanto, non ha importanza e se i coniugi hanno o meno un conto corrente cointestato.
Ciò vuol dire che due coniugi sposati in separazione dei beni, che hanno effettuato lavori di ristrutturazione alla propria abitazione, accedendo al superbonus 110%, hanno la possibilità di dividere le detrazioni spettanti. Ma, a condizione che i due convivano nell’immobile sottoposto a ristrutturazione con bonus 110%.
La possibilità di accedere alla ripatriazione della detrazione, in mancanza di convivenza, è preclusa anche nel caso in cui marito e moglie siano sposati in regime di separazione dei beni. E anche nel caso di un immobile che non risulta intestato ad entrambi, ma solo ad uno dei due coniugi.
In particolare, la normativa in vigore stabilisce che ha la possibilità di godere della detrazione fiscale colui che sostiene materialmente le spese di ristrutturazione. Nel caso di due coniugi però è indispensabile che sussista il requisito della convivenza dell’immobile oggetto della ristrutturazione edilizia. In questo modo, le detrazioni possono essere ripartite.
Pertanto, nel caso in cui due coniugi non convivono nell’abitazione per la quale è stata richiesta la detrazione del 110%, la legge prevede che non sia possibile dividere il beneficio fiscale.
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