In ipotesi di immobile acquistato all’asta, la Corte UE non ha dubbi e dà risposta positiva all’applicabilità della detrazione Iva. Contraria dunque alle norme dell’Unione quella prassi nazionale che vieta lo scomputo dell’imposta per l’acquirente di un fabbricato comprato con vendita giudiziale.
La Corte di giustizia UE ha emesso un importante provvedimento in campo di compravendita di immobili e aspetti fiscali.
In particolare gli eurogiudici hanno stabilito che, in caso di immobile acquistato all’asta, vale la detrazione dell’Iva ed, anzi, deve ritenersi non conforme al diritto dell’Unione Europea l’eventuale no allo scomputo dell’imposta sul valore aggiunto per l’acquirente di un fabbricato, comprato attraverso il meccanismo della vendita giudiziale.
Il caso concreto su cui si è pronunciata la Corte ha a che fare con una prassi della Lituania avente riflessi fiscali nella compravendita immobiliare. In considerazione dell’importanza e delicatezza di questi argomenti, daremo qualche ulteriore dettaglio sulla pronuncia, nel corso di questo articolo. Anche tenuto conto che del caso si è occupata FiscoOggi, ovvero la rivista online dell’Agenzia delle Entrate.
E’ noto che l’Iva consiste in un’imposta indiretta che attiene al valore aggiunto della produzione e lo scambio di beni o servizi. Ebbene, la particolare regola della direttiva Iva dell’Unione Europea, di cui ha tenuto conto la Corte per giungere alla sua decisione – in combinato disposto con il principio di neutralità fiscale – non è compatibile con la prassi nazionale di un paese come la Lituania che fa parte dell’Unione e che, nell’ambito della vendita di un immobile tra soggetti passivi, nega all’acquirente il diritto alla detrazione Iva assolta a monte.
E ciò per il mero fatto che questi sapeva o avrebbe dovuto sapere che il venditore era in una situazione di difficoltà finanziarie, oppure in uno stato di insolvenza, e che detto elemento poteva implicare la conseguenza che il venditore stesso non avrebbe pagato o non sarebbe stato in grado di pagare l’Iva all’erario.
Ebbene, la domanda di pronuncia della Corte UE ha ad oggetto l’interpretazione della direttiva Iva UE del 2006 ed è stata presentata nel quadro di un caso pratico, che vedeva l’una contro l’altra l’amministrazione finanziaria lituana, e un banca. La vicenda riguardava infatti il no alla detrazione dell’Iva versata, in considerazione di un presunto abuso del diritto commesso dall’istituto di credito.
In considerazione dell’assetto di norme comuni europee in tema di Iva, la Corte UE non ha potuto che dare torto all’amministrazione finanziaria lituana. Infatti, l’art. 168, lettera a) della direttiva UE sull’Iva, interpretato sulla scorta del principio di neutralità fiscale, si scontra e prevale rispetto ad una qualsiasi prassi nazionale che, nel quadro della vendita di un bene immobile tra soggetti passivi, dice no all’acquirente all’esercizio del diritto di detrazione Iva assolta a monte. Appunto questo per il solo fatto che il compratore sapeva o avrebbe dovuto sapere che il venditore era in uno stato di difficoltà economiche e finanziarie, con la conseguenza che ciò avrebbe potuto comportare la conseguenza che lo stesso venditore non sarebbe stato in grado di pagare l’Iva allo Stato.
Ebbene, secondo la Corte:
Alla luce di ciò, il sistema dell’Unione in campo Iva assicura la cosiddetta neutralità dell’imposizione fiscale per tutte le attività economiche, al di là della finalità o dei risultati di dette attività. Ciò però a patto che queste siano, in linea generale, di per sé soggette all’Iva.
Non solo. Come rimarcato dalla Corte Ue, il diritto alla detrazione Iva, di cui alla citata direttiva, è di fatto parte integrante del meccanismo e, conseguentemente, non può essere oggetto di limitazioni. Sempre gli eurogiudici hanno infatti ricordato che non conta, ai fini del diritto del soggetto passivo di detrarre l’Iva pagata a monte, stabilire se il fornitore dei beni abbia pagato o meno l’Iva dovuta su operazioni di vendita allo Stato.
Infine, condizionare il diritto alla detrazione Iva all’effettivo anteriore pagamento della stessa Iva da parte del fornitore di beni, implicherebbe la sottoposizione del soggetto passivo ad un’imposizione economica, alla quale non è obbligato e che il sistema delle detrazioni Iva vuole appunto impedire.
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