L’Agenzia delle Entrate permette di detrarre la spesa di abbonamento di trasporto pubblico per i figli. Ma è possibile suddivide l’importo tra i genitori?
Un Lettore si è rivolto agli Esperti di Trading.it per chiarimenti sulla detrazione dell’abbonamento di trasporto pubblico. Il quesito precisa che la spesa sostenuta di circa 400 euro per abbonamento al trasporto pubblico, è effettuata da entrambi i genitori. Il Lettore chiede se è possibile portare la spesa al 50% tra i coniuge senza superare la soglia prevista per la detrazione al 19%.
Un quesito interessante a cui l’Agenzia delle Entrate ha risposto in modo specifico.
Detrazione abbonamento trasporto pubblico, si divide tra i genitori?
La legge n. 244 del 2007 e successive modificazioni, prevedono la possibilità per i contribuenti di detrarre in sede di dichiarazione annuale il costo di abbonamento pubblico sostenuto per i figli e per se stessi. Il limite massimo detraibile è di 250 euro ed è riferito cumulativamente alle spese di viaggio sostenute in conto proprio e per i familiari a carico. La detrazione spetta a coloro che utilizzano il trasporto pubblico per andare al lavoro, all’università o scuole varie, possono fruire della detrazione i lavoratori, i pensionati e gli studenti.
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La circolare dell’Agenzia delle Entrate
La circolare n. 19 del 7 marzo 2008, ha precisato che la detrazione fiscale del 19% sulla spesa sostenuta per l’abbonamento di trasporto pubblico, per un massimo di 250 euro, deve intendersi cumulativa. Questo significa che nel limite di spesa sono inserite le spese sostenute sia dal contribuente per il proprio abbonamento sia per i figli o altri familiari a carico. Bonus lenti a contatto senza ISEE, in pochi lo chiedono
Inoltre, il limite di 250 euro costituisce il valore massimo della spesa detraibile per ogni singolo abbonato al servizio di trasporto pubblico. Quindi, nel caso di due genitori che sostengono la spesa di 400 euro per l’abbonamento del trasporto pubblico del figlio, l’ammontare della spesa detraibile da ripartire tra i genitori non può superare il valore di 250 euro.
Fonte: Circolare Agenzia delle Entrate n. 19 del 7 marzo 2008