La Corte dei Conti del Trentino Alto Adige ha ribadito conclusioni dei giudici già note e che sono opposte alla tesi dell’Inps. Nel cumulo pensioni rientrano anche i periodi maturati presso le casse professionali e a beneficiarne è il lavoratore.
Una interessante pronuncia dei giudici ci indica che nel calcolo del cumulo pensioni rientrano anche i periodi maturati presso le casse professionali. In verità non si tratta di una novità giurisprudenziale, in quanto quanto chiarito dalla Corte dei Conti del Trentino Alto Adige non fa altro che accodarsi ad un l’orientamento piuttosto consolidato dei magistrati.
Ebbene, in base ad esso per i trattamenti pensionistici da liquidare secondo il regime di cumulo dei periodi assicurativi anche i contributi versati presso le casse professionali partecipano e concorrono di fatto al raggiungimento del requisito dei 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995, ai fini della individuazione del sistema di calcolo applicabile.
Ci riferiamo in particolare alla sentenza n. 35 del 2022 della Corte dei Conti del Trentino Alto Adige, con la quale è stato accolto il ricorso di una contribuente contro l’istituto di previdenza, il quale aveva quantificato la pensione con il sistema misto, al posto di quello retributivo (più favorevole alla donna).
La decisione del citato giudice si scontra dunque con la tesi dell’Inps, che giunge infatti a conclusioni differenti e non compatibili. Vediamo allora un po’ più da vicino quanto indicato dalla Corte in tema di calcolo cumulo pensioni e periodi maturati presso le casse previdenziali. I dettagli.
Non vi sono particolari dubbi a riguardo: secondo la Corte dei Conti del Trentino Alto Adige la linea della giurisprudenza in materia è quella corretta. Perciò la situazione è in sintesi la seguente:
Le conclusioni a cui perviene la Corte si rifanno a quanto stabilito dalla legge, che non lascerebbe spazio a interpretazioni differenti. Ebbene, nella sentenza n. 35 del 2022 della Corte dei Conti del Trentino Alto Adige i giudici non hanno avuto dubbi. Da accogliere è allora il ricorso di una contribuente contro l’Inps, il quale ha quantificato la pensione con il sistema misto, al posto di quello retributivo.
Secondo la tesi dell’Inps, i contributi versati nelle casse professionali non possono essere sfruttati per individuare i 18 anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e, dunque, per ottenere il più favorevole calcolo retributivo fino al 2011.
Rimarchiamo che la ricorrente, una professionista del campo medico che aveva lavorato sia in ambito privato che in quello pubblico, aveva conseguito un’anzianità di più di 19 anni nelle gestioni Inps (Gestione Dipendenti Pubblici e Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti) e ENPAV (Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Veterinari) alla data del 31 dicembre 1995.
Finora abbiamo parlato del cumulo pensioni o cumulo pensionistico, ma che cos’è esattamente? Esso altro non è che un particolare meccanismo del sistema previdenziale italiano, grazie al quale la legge offre al lavoratore la facoltà di valorizzare senza costi i periodi assicurativi accreditati presso diverse gestioni, ai fini dell’assegnazione di una sola pensione. Quest’ultima va liquidata in base alle regole di calcolo previste da ogni fondo e sulla scorta delle rispettive retribuzioni di riferimento.
E’ proprio così: il cumulo dei periodi assicurativi non implica il versamento di oneri a carico del lavoratore, né il trasferimento di contributi da una gestione all’altra. Inoltre ciascuna gestione che interviene nel cumulo indica, per la parte di spettanza, il trattamento pro-quota in relazione ai propri periodi di iscrizione. E fa ciò in base alle regole di calcolo incluse nel proprio apparato di regole.
Il trattamento pensionistico è dunque calcolato:
Occorre poi ricordare che con il cumulo pensioni il trattamento in oggetto è riconosciuto:
Rimarchiamo infine che per rintracciare il sistema di calcolo da applicare (retributivo fino al 2011 o fino al 1995 in base alla sussistenza o meno di almeno 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995) è sempre essenziale considerare l’anzianità contributiva maturata in modo complessivo nelle varie gestioni assicurative.
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