In tema di rapporti tra NASPI, DIS-COLL e servizio civile, l’istituto di previdenza ha dato chiarimenti molto utili. I dettagli.
Il messaggio Inps n. 1800 del 28 aprile scorso chiarisce la cumulabilità piena delle indennità di disoccupazione con il compenso per servizio civile.
Molto interessanti le recentissime precisazioni da parte dell’Inps in merito al rapporto tra le prestazioni contro la disoccupazione e l’assegno per il servizio civile universale. Infatti, correggendo quanto indicato in una precedente circolare del 2015, l’istituto indica chiaramente che le indennità di disoccupazione Naspi e DIS-COLL sono da ritenersi pacificamente cumulabili con l’assegno per servizio civile universale, prestato dai volontari.
Perciò dette indennità possono e debbono essere conferite senza riduzioni. Ed anzi l’interessato può chiedere all’INPS il conguaglio di quanto non ricevuto.
Il messaggio che qui interessa è il n. 1800 dello scorso 28 aprile.
Naspi, DIS-COLL e assegno per servizio civile universale: il contesto di riferimento
Ricordiamo che in passato l’Inps, emettendo la circolare 29 luglio 2015, n. 142, aveva regolato i rapporti tra la prestazione di disoccupazione Naspi e le somme incassate dai volontari del servizio civile nazionale, in base a quanto disposto dal decreto legislativo n. 77 del 2002 – contenente la disciplina del servizio civile nazionale.
All’epoca, l’Inps spiegò che il compenso da servizio civile volontario:
- era da considerarsi cumulabile con la prestazione di disoccupazione;
- ma con abbattimento della stessa nella misura corrispondente all’80% del compenso previsto.
In seguito però subentrò il d. lgs. n. 40 del 2017, che peraltro ha abrogato il citato provvedimento del 2002 – costituendo la nuova disciplina del cd. servizio civile universale.
Nel contesto normativo odierno, l’Inps ha ritenuto opportuno precisare che in considerazione:
- della nuova qualificazione dei compensi riconosciuti ai volontari del servizio civile,
- e della conseguente possibilità di cumulare del tutto la prestazione di disoccupazione,
il beneficiario delle prestazioni Naspi o DIS-COLL non è obbligato a compiere all’istituto di previdenza alcuna comunicazione circa lo svolgimento del servizio civile e l’importo del compenso annuo incassato. Ecco dunque aperte le porte alla piena cumulabilità.
La circolare n. 24/E dell’Agenzia delle Entrate a fondamento del precedente scenario
Per completezza non possiamo non ricordare che l’istituto – nel messaggio citato di fine aprile – sottolinea che l’Agenzia delle Entrate – con la circolare n. 24/E del 10 giugno 2004 e sulla scorta della norma del d. lgs. n. 77 del 2002, aveva ritenuto dette somme come redditi da collaborazione coordinata e continuativa (art. 50, lett. c-bis), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).
Proprio in ragione di questa qualificazione, l’Inps nella citata circolare del 2015 dichiarava che il cumulo tra Naspi o DIS-COLL e compenso per il servizio civile, è possibile – ma con abbattimento dell’indennità nella misura dell’80% del compenso previsto.
Con il d. lgs n. 40 del 2017, la modifica sostanziale alla qualificazione di detti redditi. Infatti il rapporto di servizio civile universale non è collegabile o assimilabile ad alcuna forma di rapporto di lavoro di natura subordinata o parasubordinata. In ragione di ciò non determina la sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilità. Inoltre gli assegni per il servizio civile universale sono esenti da imposizione di natura tributaria e non sono imponibili dal lato previdenziale.
Insomma, non vi sono oggi particolari dubbi circa la piena cumulabilità tra Naspi, DIS-COLL da un lato e assegno servizio civile universale dall’altro.
Nuova liquidazione delle indennità Naspi e DIS-COLL
A seguito del messaggio n. 1800 dello scorso 28 aprile, è piuttosto chiaro il regime normativo da applicare, che di fatto va a tutto vantaggio del privato cittadino.
Le indennità Naspi e DIS-COLL che, in attuazione della precedente legge, erano state ridotte a causa dello svolgimento del servizio civile, possono essere riliquidate dalle strutture localmente competenti.
Può essere cioè liberamente domandato all’INPS il conguaglio di quanto non percepito, su istanza di parte dagli operatori del servizio civile.