Stretta sulle criptovalute con l’iscrizione nel registro cambiavalute, l’Agenzia delle Entrate e la Cassazione mettono dei punti fermi. Ecco di cosa si tratta.
L’Agenzia delle Entrate in risposta all’interpello n. 788 del 24 novembre 2021 sembra voler escludere l’imposizione fiscale il passaggio di criptovalute tra wallet. In effetti, il Fisco sembra escludere il passaggio di criptovaluta tra due portafogli virtuali (wallet) che appartengono allo stesso soggetto. In quanto, nei limiti di legge, è considerato un semplice giroconto.
Però, secondo l’applicazione del Tuir all’articolo 67, al comma 1, lettera c-ter, si presenta una visione contraria, in quanto tale operazione comporterebbe la tassazione di ogni passaggio. Tale tassazione è applicabile a prescindere da qualsiasi realizzo (quindi, anche il giroconto), quando la giacenza media da cessioni di criptovalute supera il controvalore di 51.645,69 euro per almeno sette giorni lavorativi continui nel periodo di imposta.
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La Cassazione con sentenza n. 2868 del 25 gennaio 2022, ha precisato che per la condanna di reato per autoriciclaggio (codice penale all’articolo 648-ter), non occorre una condotta specifica che impedisca l’identificazione della provenienza da reato dei beni.
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In effetti, secondo i giudici, è sufficiente qualsiasi attività, che sia concretamente idonea ad ostacolare gli accertamenti sull’origine dei beni. Pertanto, il reato è applicabile anche sull’acquisto di criptovalute, in quanto tale acquisto si configura in un’attività finanziaria che aiuta a nascondere la provenienza illecita dei beni.
L’Organismo agenti e mediatori (Oam) gestisce il registro dei cambiavalute e i soggetti che offrono servizi relativi all’utilizzo di portafoglio virtuale o servizi di utilizzo valuta virtuale, sono obbligati ad iscriversi nel registro.
Inoltre, l’Oam, ha l’obbligo di inviare i saldi delle transazioni ogni tre mesi al MEF. Coloro che non adempiano all’obbligo, non potranno operare in Italia e rischiano l’oscuramento del sito.
Il registro è in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. In effetti, prevede il censimento delle persone fisiche, operatori e società italiane e straniere. L’iscrizione partirà dopo novanta giorni dall’entrata in vigore del decreto del ministero dell’Economia che ha istituito il registro.
Al momento non è possibile la registrazione in quanto non è operativa la sezione speciale del registro cambiavalute dedicata ai prestatori di servizi per l’utilizzo della valuta virtuale.
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