Se non si hanno i soldi necessari per sostenere le spese relative ai lavori, la legge parla chiaro: tutto quello che può succedere
Non è facile, oggi come oggi, riuscire a sostenere tutte le spese che ci vengono quotidianamente richieste in società. I beni di prima necessità, infatti, sono schizzati alle stelle per quanto riguarda il prezzo e questo riguarda la spesa alimentare, i carburanti per l’auto ed anche le materie prime come luce e gas, quindi le bollette. Dall’altro lato, gli stipendi non cambiano e questo genera una crescente e sempre più diffusa povertà.
Quando si vive in condominio, sono molte le spese che ci si può trovare ad affrontare. Oltre alla normale gestione degli spazi privati e comuni, infatti, ci sono poi le spese relative alla pulizia e alla manutenzione, nonché gli eventuali extra derivanti da problemi insorti casualmente che, però, richiedono un intervento immediato. Nel caso in cui questo accada ma qualche condomino non abbia i soldi necessari, la legge si è espressa molto chiaramente sul da farsi.
Lavori condominiali, quando si può non pagarli
Quando l’assemblea condominiale propende per l’avvio dei lavori di ristrutturazione edilizia ma qualche condomino non può sostenerli, interviene la legge con il cosiddetto principio fondamentale di autoresponsabilità. Questo sostiene che ogni cittadino debba assicurarsi della coerenza tra le proprie capacità economiche ed il patrimonio che possiede, considerando anche le spese di gestione di questo patrimonio: se quindi non si è in grado di sostenere questi costi relativi a questi beni, li si dovrà vendere.
In questo senso, chi possiede un appartamento in condominio sa che deve versare le spese condominiali e tutti gli oneri che queste comportano. Un caso a sé, però, è quello della maggioranza in sede condominiale, che non può abusare della propria posizione dominante per imporre alla minoranza delle spese insostenibili: in questo caso, si potrebbe parlare di abuso del diritto. Questo sussiste nel caso in cui si dimostri che la delibera sia stata approvata per scopi estranei agli interessi del condominio o se siano evidenti i segnali di comportamenti persecutori della maggioranza sulla minoranza.
In questi casi, ogni condomino non d’accordo con l’assemblea può esimersi dal partecipare alla spesa, se e solo se il servizio o il bene da pagare può essere utilizzato dai condomini separatamente e quindi solo da chi accetta di sostenere la spesa: ne è un esempio la piscina condominiale.