Per i contributi volontari non è possibile richiedere la restituzione all’INPS, fatta eccezione per i versamenti indebiti. Scopriamo cosa dice la legge.
Quando un lavoratore cessa o interrompe la propria attività lavorativa ha la possibilità di continuare a versare volontariamente i contributi. L’INPS offre quest’opportunità al lavoratore, concedendogli la chance di perfezionare i requisiti di assicurazione e di contribuzione, che servono a raggiungere il diritto alla pensione.
I contributi volontari sono versati di spontanea volontà da lavoratore e non possono mai essere richiesti all’INPS. Ciò vuol dire che, una volta effettuati i versamenti, il lavoratore non può entrare nuovamente in possesso delle somme di denaro erogate in favore dell’INPS.
A tale proposito, si è espressa anche la Corte di Cassazione, ribadendo tale principio. In sostanza, i contributi volontari non utilizzati o non utilizzabili vengono per legge trattenuti dall’ente previdenziale e non possono essere restituiti al lavoratore.
Contributi volontari e richiesta di restituzione
Secondo quanto stabilito dalla normativa italiana, i contributi volontari hanno lo scopo di perfezionare il diritto del lavoratore al pensionamento. Essi, infatti, servono alla determinazione di tutte le pensioni dirette o indirette.
Tutti i lavoratori che hanno cessato o interrotto l’attività lavorativa hanno la possibilità di accedere al versamento dei contributi volontari. Quest’opportunità è riconosciuta anche ai lavoratori iscritti alla gestione separata.
Grazie al versamento dei contributi volontari, il lavoratore riesce a coprire i periodi durante i quali non svolgeva alcuna attività lavorativa, né in qualità di dipendente né come lavoratore autonomo.
Inoltre, questa tipologia di contributi è utile per coloro che hanno chiesto periodi brevi di aspettativa, non retribuita, per motivi familiari o di studio. È possibile accedere ai contributi volontari anche per coloro che hanno un contratto part-time orizzontale o verticale e intendono integrare il versamento contributivo.
Affinché, chi ne ha diritto abbia la possibilità di effettuare versamenti volontari, occorre che riceva un’autorizzazione. Questa generalmente è subordinata all’accettazione o all’interruzione del rapporto di lavoro.
Una volta ricevuta l’autorizzazione, essa non decade mai. Pertanto, il lavoratore, anche se dovesse interrompere i versamenti volontari, ha la possibilità di riprenderli in qualsiasi altro momento senza dover presentare una nuova domanda.
Come si effettuano i versamenti contributivi volontari?
Uno degli aspetti fiscali interessanti, che riguarda questa tipologia di versamenti, fa riferimento alla deducibilità degli stessi in fase di dichiarazione dei redditi.
Affinché un lavoratore ottenga l’autorizzazione al versamento dei contributi volontari è necessario che abbia versato i contributi per almeno 5 anni. Questa condizione prescinde dalla collocazione temporale dei contributi versati.
I versamenti contributi possono essere effettuati accedendo al servizio MyINPS, disponibile sul portale dell’ente previdenziale. Per eseguire il versamento è necessario cliccare alla voce “Versamenti volontari” e scegliere una delle seguenti modalità di pagamento:
- Pagamento on-line, tramite carta di credito o debito, conto corrente o altri sistemi di pagamento;
- Avviso di pagamento PagoPa che permette di versare i contributi presso tutti i prestatori di servizi di pagamento, come bar, edicole, ricevitorie, etc.
Casi in cui potrebbe essere richiesta la restituzione all’INPS
Fermo restando che per i versamenti contributivi volontari non è possibile richiedere la restituzione all’INPS, la legge prevede alcune eccezioni alla norma.
Esistono, infatti, gli specifici casi per i quali è possibile chiedere la restituzione ed ottenerla. Questa fattispecie si verifica quando i versamenti sono considerati indebiti, ovvero quando:
- I versamenti dei contributi volontari sono effettuati in ritardo, rispetto a termine indicato dall’ente previdenziale per il loro assorbimento;
- I versamenti dei contributi volontari sono versati nei periodi già coperti da contribuzione effettiva o figurativa;
- I contributi volontari sono versati in contrasto con quanto previsto dalla legge in vigore, ovvero in mancanza dei requisiti assicurativi o per titolarità di una pensione diretta.