Le assenze dal lavoro per legge 104 permettono la copertura con contributi figurativi, ma è necessario il computo ai fini della pensione? Scopriamolo
Un Lettore chiede agli Esperti di Trading.it se può andare in pensione in quanto ha maturato 42 anni e 10 mesi di contributi e se nel calcolo saranno considerati i contributi figurativi legge 104, in quanto invalido.
Molte le richieste pervenute in redazione sull’invalidità e la copertura figurativa valida ai fini del pensionamento, infatti, molte volte abbiamo chiarito tale aspetto. Ma oggi specifichiamo qual è la normativa di riferimento considerato anche la particolare condizione del computo ai fini del pensionamento. Quest’aspetto crea molti dubbi nei lavoratori prossimi alla pensione.
Contributi figurativi legge 104, necessario il computo ai fini della pensione
A definire la validità dei contributi figurativi per legge 104 ai fini pensionistici con l’articolo 80 della legge numero 388 del 2000. Tale legge chiarisce espressamente che i cosiddetti “contributi figurativi” possono essere computati nel calcolo della pensione. In effetti, il beneficio consiste nella maggiorazione della prestazione lavorativa effettivamente svolta tramite il riconoscimento del versamento della contribuzione utile per l’anzianità contributiva. A chiarire tale aspetto la circolare INPS n 29 del 2000.
L’ente definisce che non si tratta di un meccanismo di accreditamento dei contributi sulla posizione assicurativa del lavoratore, ma bensì il riconoscimento di una maggiorazione attribuita all’anzianità contributiva. Tale maggiorazione assume un aspetto rilevante solo in funzione del pensionamento. Infatti, è utile ai fini del diritto alla pensione. Legge 104 e maggiorazione, perché non la prendono tutti? La risposta che non ti aspetti
Detto questo, purtroppo le varie definizioni degli Enti previdenziali, non ammettono un’unica definizione creando nei lavoratori molti dubbi. Analizziamo perché.
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La maggiorazione è utile in base al metodo di calcolo della pensione
La circolare INPS sopra citata, detta che i periodi di copertura figurativa, possono essere utili per la misura della pensione con il calcolo del sistema contributivo, ma solo per il raggiungimento del diritto no anche alla misura. Diversa interpretazione al circolare dell’INPDAP n. 75 del 2001, che non ritiene che tale beneficio deve essere valido sia per il diritto che per la misura al pensionamento.
Nella prassi normativa, l’INPS ha chiarito che tale interpretazione è da adottarsi in base alla modalità di calcolo della pensione. In effetti, tale disposizione è operata nel caso di calcolo della pensione con il sistema retributivo, mentre non è rilevante per le pensioni o quote di pensioni calcolate con il sistema contributivo.
Calcolo delle prestazioni pensionistiche
L’INPS con la circolare n. 29 del 30 gennaio 2002, al punto 6 definisce chela maggiorazione ai sensi dell’articolo 80 della legge 388, è utile se la pensione è calcolata con il sistema retributivo. Invece, la maggiorazione, non assume importanza se la pensione è calcolata con il sistema contributivo o anche per la quota contributiva nel sistema misto. Precisiamo che la maggiorazione è riconosciuta ai lavoratori invalidi con una percentuale del 75% (superiore al 74). La maggiorazione consiste nel riconoscimento di due mesi ogni anno per un massimo di cinque anni. Per i periodi inferiori all’anno la maggiorazione è proporzionata ad 1/6 per ogni settimana di lavoro effettivamente svolto.
Ricordiamo, inoltre, che l’attribuzione è subordinato alla presentazione da parte dell’interessato, domanda all’INPS per il riconoscimento in sede di liquidazione della pensione.