Attraverso la circolare n. 88 dello scorso 25 luglio l’Inps ha indicato le istruzioni operative in rapporto alla disciplina degli ammortizzatori sociali, che prendono il nome di contratti di espansione. Ciò risponde a quanto tracciato nella legge di Bilancio 2022.
La circolare dell’istituto di previdenza n. 88 di pochi giorni fa il punto su temi delicati quali il contratto di espansione 2022 e il cd. piano di esodo.
Il provvedimento INPS infatti contiene una serie di istruzioni per la concretizzazione e attuazione del contratto di espansione nel biennio 2022-2023. Il provvedimento si inserisce peraltro nel quadro tracciato dall’ultima Manovra ed era dunque particolarmente atteso.
L’INPS ha così integrato le disposizioni dell’ultima legge di Bilancio, in merito al contratto di espansione e all’indennità mensile di cui all’art. 41, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015 – recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.
Vediamo allora qualche ulteriore dettaglio sulle istruzioni contenute nella circolare n. 88 del 25 luglio 2022, condivisa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.
Il contratto di espansione consiste in uno strumento creato al fine di permettere alle aziende del nostro paese di velocizzare il ricambio generazionale o turn over delle risorse umane, ma anche allo scopo di favorire l’aggiornamento delle competenze con l’acquisizione di nuove risorse e l’applicazione dei piani di formazione ai lavoratori già presenti in azienda.
In particolare, per i lavoratori vicini al pensionamento consiste in un’opportunità per anticipare l’uscita dal mercato del lavoro – conseguendo un’indennità proporzionata al trattamento pensionistico lordo maturato. Dal punto di vista delle aziende siamo innanzi ad un beneficio che implica oneri. ma anche una programmazione particolareggiata e stime finanziarie accurate.
Le norme succedutesi nel tempo hanno mirato alla conferma del contratto di espansione e all’obiettivo di allargare il perimetro delle aziende coinvolte.
In particolare la legge di Bilancio 2022 ha disposto la proroga fino al prossimo anno della misura introdotta dal Decreto Crescita, allargandola da inizio anno anche alle imprese di dimensioni minori, che abbiano almeno 50 dipendenti. Compresi altresì i datori di lavoro non imprenditori e le ipotesi di aggregazione stabile di imprese.
Detto meccanismo è frutto della collaborazione in sede governativa con il Ministero del Lavoro e con le associazioni sindacali. Esso include essenzialmente due diverse opzioni:
Il contratto di espansione costituisce un ammortizzatore sociale, che può anche definirsi contratto collettivo aziendale e gestionale. In sintesi, esso ha l’obiettivo di facilitare le aziende nella gestione del cambiamento dei processi di produzione per il tramite di:
Grazie alle modifiche apposte dalle norme di legge, dapprima il contratto di espansione poteva essere sottoscritto dai datori di lavoro o aziende che utilizzassero almeno 500 lavoratori (250 lavoratori nel caso di accompagnamento alla pensione). Ma dallo scorso anno i citati requisiti dimensionali sono stati diminuiti a 100 unità lavorative, e dal primo gennaio di quest’anno nuovamente ridotti a 50 unità lavorative.
Di ciò si trova traccia nella Manovra che infatti prevede un allungamento della sperimentazione di questo ammortizzatore sociale fino al 2023. E, come appena visto, una estensione delle aziende interessate oltre alla riduzione del limite dimensionale.
In ambito di contratto di espansione, l’Inps ha pubblicato la menzionata circolare, la n. 88 del 25 luglio 2022, che include le istruzioni operative dopo le modifiche apportate dall’ultima Manovra. Nel testo della circolare spiccano alcune elementi che di seguito riportiamo:
Chiariamo infine che la previsione di un solo piano di esodo per ogni annualità è mirata a permettere il controllo del rispetto dei vincoli di spesa correlati ai benefici. Mentre esclusivamente in ipotesi di un numero alto di lavoratori è possibile disporre due piani di esodo e due distinte date presunte di risoluzione dei rapporti di lavoro nell’arco dell’identico anno.
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