Il contrassegno per i disabili è un tagliando rilasciato dal Comune alle persone in situazione di disabilità, ma serve la legge 104 comma 3 o comma 1? Scopriamolo
Negli anni il contrassegno disabili ha subito cambiamenti, l’ultima ne 2021 con l’ingresso della nuova piattaforma informatica per il contrassegno disabili europeo (CUDE). L’innovazione permette la sosta gratuita e il transito nelle zone ZTL in tutta Europa.
Un Lettore chiede se può fare domanda per il contrassegno disabili, è possessore della legge 104 con articolo 3 comma 1, e specifica se ha bisogna del comma 3. Verifichiamo chi può fare domanda per il contrassegno, il cosiddetto “pass disabili” e come farla.
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Il pass disabili deve essere esposto sul parabrezza dell’auto (preferibilmente sul parabrezza posteriore del veicolo in modo ben visibile) solo quando il disabile è a bordo dell’auto. Solo in questo caso è possibile beneficiare delle agevolazioni (accesso alle zone ZTL e sosta gratuita).
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Se il titolare non è presente in auto, il contrassegno non deve essere esposto, pertanto, non è possibile beneficiare delle agevolazioni. Purtroppo, abitudine tipica italiana, il pass è esposto impropriamente anche quando non è presente il disabile. Una statistica riporta che oltre il 55% dei veicoli circolanti lo espongono in modo illegittimo.
Il contrassegno disabile si richiede presso il Comune di residenza, la legge di riferimento è la numero 35 del 2016, la quale precisa che le commissioni mediche INPS devono riportare sul verbale di legge 104 anche i requisiti per l’ottenimento del contrassegno auto disabili. Quindi, per sapere se è possibile ottenere il pass disabile, la prima cosa da fare è leggere il verbale, il quale deve necessariamente riportare la legge di riferimento che da diritto a tale agevolazioni. Lo stesso discorso per le agevolazioni fiscali auto per detrazione fiscale e IVA agevolata. Pertanto, a prescindere dall’articolo 3 comma 3 o comma 1, necessita la legge di riferimento nel verbale legge 104, rilasciato dalla Commissione medica ASL – INPS.
Possono fare domanda per il contrassegno disabili le seguenti categorie: disabili con ridotta capacità di deambulare e non vedenti. Possono fare domanda del contrassegno anche coloro che hanno un ridotta capacità di deambulare momentanea, ad esempio, coloro che hanno avuto un infortunio. In questo caso anche il contrassegno sarà temporaneo.
In linea generale il contrassegno ha una validità di cinque anni, anche per coloro che hanno un’invalidità permanente. Infatti, bisogna sempre rinnovarlo alla scadenza dei cinque anni.
Per fare domanda del contrassegno, bisogna recarsi presso l’ASL e chiedere il certificato che attesti la difficoltà a deambulare o la cecità. Poi, presentare al Comune di appartenenza la domanda di rilascio allegando il certificato dell’ASL. Il Comune accetta l’istanza ed esegue gli opportuni controlli, se l’esito è positivo rilascia il contrassegno disabili legge 104 da mettere sul parabrezza dell’auto in modo visibile, quando in auto è presente il disabile. Il modello lo rilascia il Comune, è possibile verificare anche direttamente sul sito del Comune di appartenenza, di solito i moduli sono facilmente scaricabili.
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