Conto+corrente%3A+la+chiusura+non+blocca+il+pignoramento%2C+attenzione+a+questa+operazione
tradingit
/conto-corrente-chiusura-pignoramento/amp/
Economia e Finanza

Conto corrente: la chiusura non blocca il pignoramento, attenzione a questa operazione

Conto corrente e chiusura immediata del conto corrente per evitare l’addebito del pignoramento, non sempre funziona.

Conto corrente: la chiusura non blocca il pignoramento

Una recente decisione dell’Arbitro Bancario Finanziario del Collegio di Napoli, ha chiarito alcuni aspetti sulla chiusura del conto corrente da parte della banca in fase anteriore al pignoramento, con il blocco della liquidità. Analizziamo il caso nel dettaglio e cosa fare prima che un pignoramento abbia seguito bloccando il saldo attivo sul conto corrente.

Pignoramento casa e conto corrente per chi non ha pagato le rate di rottamazione: ecco la soluzione

Conto corrente: la chiusura non blocca il pignoramento

La società ricorrente riferisce di aver richiesto l’immediata chiusura del conto corrente con raccomandata a mano il 20 dicembre 2020, e di aver restituito le sei carte di credito e di debito, abbinate al conto. Nonché, di aver revocato i mandati di pagamento attivi. Tuttavia, l’intermediario non ha provveduto tempestivamente a chiudere il conto corrente con un saldo attivo di 6.292,4 euro. Infatti, il 07 gennaio 2021 arriva la notifica di un atto di pignoramento presso terzi. La banca blocca il conto corrente con il saldo attivo di 6.292,64 euro.

Conto corrente intestato al disabile con legge 104, è pignorabile?

Questa situazione ha determinato un danno per il cliente in quanto non ha potuto predisporre delle somme bloccate sul conto corrente. Inoltre, afferma che poiché il recesso è divenuto inefficace, l’intermediario non è più legittimato ad addebitare competenze e oneri per la tenuta del conto corrente di cui il cliente abbia chiesto la chiusura immediata. La ricorrente si rivolge all’Arbitro Bancario Finanziario per dichiarare illegittime le spese addebitate successivamente alla richiesta di immediata chiusura del conto corrente e al riconoscimento della somma di 6.292,64 euro oltre gli interessi dalla data del reclamo.

La risposta della banca

In effetti, il 7 gennaio 2020 perveniva un pignoramento presso terzi per la somma di 2.671,53 euro. La banca in tale occasione, ha provveduto a rendere indisponibile la quota parte del saldo disponibile presente sul conto corrente. Inoltre, in data 11 gennaio 2021, pervenivano altri tre pignoramenti presso terzi e la banca, ha vincolato la somma complessiva di 3.638,66 euro. In presenza di tali procedimenti di pignoramento la banca non ha potuto procedere, pertanto, alla chiusura dei rapporti bancari.

Inoltre, la banca chiarisce che è vincolata a dare esecuzione ai provvedimenti di pignoramento dell’intera somma depositata. Infine, precisa che tali provvedimenti sono intervenuti in data antecedente alla concordata chiusura verbale. Pertanto, l’intermediario chiede all’Arbitro Bancario Finanziario di dichiarare il ricorso inammissibile o infondato.

La decisione dell’ABF sulla chiusura del conto corrente

L’Arbitro Finanziario Bancario con la decisione n. 24121 del 26 novembre 2021, ha precisato che dopo aver considerato la casistica esposta da entrambe le parti, non merita accoglimento la richiesta risarcitoria della ricorrente per un importo di 6.292,64 euro (pari al saldo attivo sul conto corrente) più interessi. In effetti, il danno lamentato dalla ricorrente deriva dalla mancata chiusura del conto corrente.

Tuttavia, a tal proposito, ciò non rappresenta nessuna lesione di interesse giuridico rilevante in capo alla ricorrente. Infatti, non risulta, nel corso della procedura esecutiva, in relazione alla legittimità del debito pignorato, nessuna pretesa creditoria avanzata dalla ricorrente, tale da dimostrare che il debito fosse effettivamente dovuto.

Perciò, la mancata liquidità, pari a 6.292,64 euro, non costituisce una diminuzione patrimoniale della ricorrente, in quanto si sono verificate due situazioni: da un lato non si è vista arrivare il saldo attivo del conto corrente e dall’altra ha estinto il debito dovuto. In questo modo la situazione patrimoniale si è riequilibrata. L’ABF menziona due decisioni: Collegio di Napoli n. 4332 dell’anno 2013 e Collegio di Milano n. 549 dell’anno 2019.

Angelina Tortora

Giornalista iscritta all'Ordine dei Giornalisti Campania, mi occupo di tematiche fiscali e previdenziali. Da sempre vicino al lettore, rispondo ai loro quesiti sulle varie problematiche.

Recent Posts

Wile E Coyote moment: ricorderemo il 2025 come l’anno dello scoppio della bolla AI?

Il 2025 sarà l’anno di uno scoppio della bolla speculativa creatasi sull’AI? Alcuni studi mettono…

3 ore ago

Affitto con cedolare secca: si può ottenere un piccolo risparmio

Se avete intenzione di affittare casa questi consigli potrebbero servirvi per risparmiare: ecco quando scegliere…

5 ore ago

Arriva il voucher nuovi nati: aiuto forte alle famiglie ma solo entro 20.000 euro di ISEE

Nuovi aiuti per le famiglie con bambini, le istituzioni scendono ancora in campo offrendo un…

6 ore ago

Assegno di Inclusione: pubblicati i requisiti 2025 per mantenerlo, cosa occorre da gennaio

Per accedere all'Assegno di Inclusione anche nel 2025 si dovranno rispettare tutti questi nuovi requisiti.…

6 ore ago

Il settore Carbon Capture, Utilization, and Storage – CCUS: in forte crescita ma ignorato da quasi tutti i trader inesperti

Tra i settori emergenti con opportunità di alto rendimento c’è il CCUS (Carbon Caputer, Utilization…

8 ore ago

Trovare lavoro a 50 anni: gli errori che si pagano caro e i trucchi per riuscirci anche al Sud

Quali sono i maggiori problemi che incontra chi deve cercare un lavoro a 50 anni?…

9 ore ago