Conto corrente e chiusura immediata del conto corrente per evitare l’addebito del pignoramento, non sempre funziona.
Una recente decisione dell’Arbitro Bancario Finanziario del Collegio di Napoli, ha chiarito alcuni aspetti sulla chiusura del conto corrente da parte della banca in fase anteriore al pignoramento, con il blocco della liquidità. Analizziamo il caso nel dettaglio e cosa fare prima che un pignoramento abbia seguito bloccando il saldo attivo sul conto corrente.
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Conto corrente: la chiusura non blocca il pignoramento
La società ricorrente riferisce di aver richiesto l’immediata chiusura del conto corrente con raccomandata a mano il 20 dicembre 2020, e di aver restituito le sei carte di credito e di debito, abbinate al conto. Nonché, di aver revocato i mandati di pagamento attivi. Tuttavia, l’intermediario non ha provveduto tempestivamente a chiudere il conto corrente con un saldo attivo di 6.292,4 euro. Infatti, il 07 gennaio 2021 arriva la notifica di un atto di pignoramento presso terzi. La banca blocca il conto corrente con il saldo attivo di 6.292,64 euro.
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Questa situazione ha determinato un danno per il cliente in quanto non ha potuto predisporre delle somme bloccate sul conto corrente. Inoltre, afferma che poiché il recesso è divenuto inefficace, l’intermediario non è più legittimato ad addebitare competenze e oneri per la tenuta del conto corrente di cui il cliente abbia chiesto la chiusura immediata. La ricorrente si rivolge all’Arbitro Bancario Finanziario per dichiarare illegittime le spese addebitate successivamente alla richiesta di immediata chiusura del conto corrente e al riconoscimento della somma di 6.292,64 euro oltre gli interessi dalla data del reclamo.
La risposta della banca
In effetti, il 7 gennaio 2020 perveniva un pignoramento presso terzi per la somma di 2.671,53 euro. La banca in tale occasione, ha provveduto a rendere indisponibile la quota parte del saldo disponibile presente sul conto corrente. Inoltre, in data 11 gennaio 2021, pervenivano altri tre pignoramenti presso terzi e la banca, ha vincolato la somma complessiva di 3.638,66 euro. In presenza di tali procedimenti di pignoramento la banca non ha potuto procedere, pertanto, alla chiusura dei rapporti bancari.
Inoltre, la banca chiarisce che è vincolata a dare esecuzione ai provvedimenti di pignoramento dell’intera somma depositata. Infine, precisa che tali provvedimenti sono intervenuti in data antecedente alla concordata chiusura verbale. Pertanto, l’intermediario chiede all’Arbitro Bancario Finanziario di dichiarare il ricorso inammissibile o infondato.
La decisione dell’ABF sulla chiusura del conto corrente
L’Arbitro Finanziario Bancario con la decisione n. 24121 del 26 novembre 2021, ha precisato che dopo aver considerato la casistica esposta da entrambe le parti, non merita accoglimento la richiesta risarcitoria della ricorrente per un importo di 6.292,64 euro (pari al saldo attivo sul conto corrente) più interessi. In effetti, il danno lamentato dalla ricorrente deriva dalla mancata chiusura del conto corrente.
Tuttavia, a tal proposito, ciò non rappresenta nessuna lesione di interesse giuridico rilevante in capo alla ricorrente. Infatti, non risulta, nel corso della procedura esecutiva, in relazione alla legittimità del debito pignorato, nessuna pretesa creditoria avanzata dalla ricorrente, tale da dimostrare che il debito fosse effettivamente dovuto.
Perciò, la mancata liquidità, pari a 6.292,64 euro, non costituisce una diminuzione patrimoniale della ricorrente, in quanto si sono verificate due situazioni: da un lato non si è vista arrivare il saldo attivo del conto corrente e dall’altra ha estinto il debito dovuto. In questo modo la situazione patrimoniale si è riequilibrata. L’ABF menziona due decisioni: Collegio di Napoli n. 4332 dell’anno 2013 e Collegio di Milano n. 549 dell’anno 2019.