Sia a firma congiunta che disgiunta, non ci saranno limiti di titolari per quel che riguarda il conto cointestato. La tipologia, però, fa la differenza.
Forse non molti lo sanno ma è il Codice Civile a regolare buona parte delle norme che disciplinano il conto corrente bancario. Incluso quello cointestato. Spesso, infatti, ci si chiede se esista un limite ai titolari di un conto in comune.
Ed è proprio il Codice a rispondere alla domanda, stabilendo che un numero preciso in realtà non c’è. Il conto cointestato può coinvolgere un numero di persone anche maggiore di due o tre. Addirittura esistono conti che mettono insieme 10 o 12 persone, persino qualcosa in più. Peraltro, non c’è nessuna necessità che tali soggetti siano legati da vincoli parentali. Un bel vantaggio, specie per le piccole imprese ma anche per le famiglie. Ad esempio, genitore e figlio potranno gestire lo stesso conto corrente, così come marito e moglie o fratelli e sorelle. Nessuna legge, comunque, impone che tale legame vi sia. E nessuna regola impone che vi sia un numero preciso di persone, a patto che tutte quelle interessate siano presenti al momento dell’apertura del conto in questione.
In sostanza, un numero massimo di cointestatari non esiste. Importante, invece, è la ragione che ha portato all’apertura del conto cointestato. Nel 2022, le regole inerenti consentono di aprire almeno due diverse tipologie di questo conto corrente, ossia a firma congiunta e a firma disgiunta. Le differenze sono sensibili: nel primo caso i titolari possono operare sul conto ma solo se tutti i cointestatari hanno autorizzato tramite firma le varie operazioni. Nel secondo caso, invece, non ci sarà bisogno di alcuna autorizzazione di questo tipo: i cointestatari potranno operare senza problemi, indipendentemente dalla volontà degli altri.
Conto cointestato, le regole (e le differenze) da conoscere
Attenzione sempre massima. E’ vero, infatti, che il conto in questione permette di unire due o più soggetti senza vincoli parentali. Ma è altrettanto vero che la definizione della libertà di movimento andrà fatta preventivamente, in sede di apertura del conto stesso. In quel momento, i cointestatari dovranno presentare tutti i documenti necessari per identificare in modo preciso tutti coloro che andranno a operarvi. Sarà in questa fase che andrà determinata la tipologia di conto cointestato che si andrà ad aprire. Questo per evitare dei contenziosi in caso di operazioni non autorizzate da uno dei titolari. Per quanto riguarda la documentazione, sarà imprescindibile quella riferita all’identità di chi apre, il codice fiscale e il deposito della firma originale di tutti gli intestatari.
Qualora il conto corrente sia frutto di una trasformazione di un conto bancario già esistente, sarà necessario depositare presso la banca la propria firma originale, che andrà aggiunta all’intestazione del nuovo conto. Nel caso in cui avvenga il decesso di uno dei cointestatari, subentreranno automaticamente i suoi eredi come titolari. Chiaramente, in successione, saranno ereditate solo le quote di conto appartenenti al titolare deceduto. In caso di cointestato a firma congiunta, la quota complessiva sarà congelata in attesa della dichiarazione di morte e di quella di successione. Altrimenti servirà un atto notarile per sbloccare il conto. Il fermo non riguarderà solo la quota del titolare defunto ma il conto nella sua totalità. Anche gli altri firmatari, quindi, dovranno astenersi dall’effettuare operazioni.