Pensionati e pignoramenti dei conti correnti: ecco quali sono i limiti che mettono in salvo, in che modo tutelarsi.
Il pignoramento è un’eventualità nefasta ma concreta che tutti noi dovremmo sempre tenere in considerazione laddove avessimo dei debiti o delle morosità. Sebbene si tratti di un procedimento lungo e complesso, che segue un iter legale e burocratico articolato, ciò non significa che non possa diventare realtà. E questo vale anche per i pensionati. Per quanto concerne questi ultimi, tuttavia, ci sono del limiti da considerare che mettono in salvo: ecco dove e quando si è tutelati.
Scoprire che il proprio conto corrente è stato pignorato non è certo una notizia piacevole, soprattutto laddove, su quello stesso conto, ci sono i risparmi di una vita, stipendi o pensioni. Laddove, tuttavia, si giunga ad un tale epilogo, è importante avere contezza di quali siano le cifre che possono finire nel calderone dei pignorabili e quali, invece, possono considerarsi in salvo. Ecco, dunque, un chiarimento essenziale che riguarda i pensionati.
Il pignoramento, come anticipato, è una procedura legale che, come tale, ha anche dei limiti precisi. Per quanto riguarda le pensioni, generalmente, è l’INPS stesso a trattenere la cifra, su imposizione del creditore. Come abbiamo specificato all’inizio, tuttavia, per i pensionati ci sono dei limiti entro le quali questa manovra è possibile. Di quali si tratta e quali importi, invece, sono “salvi” e tutelati?
Forse pochi sanno che, sulla base del Decreto Aiuti convertito nella legge 142/2022, la parte della pensione che può essere pignorata è l’eccesso del doppio dell’importo massimo dell’assegno sociale. Cosa significa? Che se l’assegno sociale corrisponde, allo stato attuale, 534,41 euro e, quindi, il minimo vitale è fissato a poco più di mille euro, solo la parte d’importo pensionistico che supera tale limite può essere pignorato.
Se, ad esempio, un pensionato percepisce una pensione di 1500 euro, sottraendo il doppio del massimo dell’assegno sociale (1069 euro), la parte pignorabile sarà di circa 430 euro. Attenzione, però: il pignoramento, solitamente, deve sottostare ad un ulteriore limite: quello della misura del quinto dell’importo eccedente. Ciò significa che non tutti i 430 euro di eccedenza saranno decurtati, ma solo un quindi di tale cifra.
Ci sono, però, anche delle pensioni non pignorabili in alcun caso, come la minima, poiché l’importo non eccede quello della sociale. Così come non vi è pignorabilità in caso di importi legati a malattia da casse di assicurazione o enti di assistenza, ad esempio. Di conseguenza, né l’assegno d’invalidità civile né l’accompagnamento potranno essere pignorati. Le pensioni di natura assistenziale, dunque, non sono soggette a tale procedura legale, quelle ordinarie e, dunque, previdenziali, invece, vi rientrano.
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