Conti correnti bloccati a chi ha debiti: la dura normativa che punisce le famiglie

Verranno bloccati i conti correnti di chi ha debiti. La notizia sta facendo paura a tutti gli italiani: una punizione esemplare a cui non ci si può sottrarre

Chiunque abbia un debito con l’Agenzia delle Entrate e della Riscossione (AdER) rischia pesanti conseguenze in merito al proprio patrimonio. Ovviamente ci sono dei limiti specifici e delle cifre sotto le quali non si corrono rischi, anche in presenza di debiti: in questo caso, dovete preoccuparvi nel caso in cui ciò che dovete all’AdER supera i 5mila euro. Ecco cosa succede a chi si ritrova in questa situazione.

Conti correnti bloccati se hai dei debiti
Conti correnti bloccati a chi ha debiti: la dura normativa che punisce le famiglie (trading.it)

A parlare di questo specifico caso è l’articolo 48bis del Decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, il numero 602 che si concentra sulle disposizioni in merito alla riscossione delle imposte sul reddito. Questo specifica che qualsiasi società a partecipazione pubblica e le Amministrazioni Pubbliche devono verificare se il beneficiario abbia delle cartelle esattoriali superiori al limite nel caso in cui debbano effettuare il pagamento di un importo superiore a 10mila euro. Ecco cosa significa questo nel dettaglio e quali sono le altre conseguenze dei debiti.

Si rischia il pignoramento della pensione

Oltre a questo articolo appena citato, anche il 72bis dello stesso D.P.R. parla di ciò che accade in caso di debiti con l’Agenzia delle Entrate e specifica che il cittadino rischia anche il pignoramento della pensione e di altre indennità relative al lavoro, tra cui il TFR. Se il debito è inferiore a 2500 euro il pignoramento riguarda 1/10 dell’importo; se è tra 2500 e 5000 euro è di 1/7 dell’importo e per debiti superiori a 5mila euro sale a 1/5.

Conti correnti bloccati se hai dei debiti
Si rischia il pignoramento della pensione (trading.it)

Le stesse regole valgono per il caso dell’accredito sul conto corrente: le somme versate possono subire il pignoramento per l’importo eccedente il triplo dell’Assegno Sociale, nel caso in cui l’accredito sia avvenuto in data precedente a quella del pignoramento. Se invece la data è successiva, allora si rispettano i limiti di 1/10, 1/7 e 1/5 a seconda dello stipendio, della pensione e così via.

Nel caso in cui non siano rispettati i limiti, allora il pignoramento diventa inefficace. Tale inefficacia può essere impugnata dal debitore davanti al Tribunale ordinario che, in questo caso, agisce come Giudice dell’esecuzione. Il soggetto pignorato, invece, può chiedere il risarcimento danni per via del fatto che gli siano state pignorate somme in modo illegittimo.

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