I lavoratori invalidi possono fruire di un congedo retribuito di 30 giorni e coperto da contribuzione figurativa, chiamato “congedo per cure”, ma i giorni di sabato e domenica si scalano?
Un Lettore si è rivolto agli Esperti di Trading.it, per chiarimenti sui giorni considerati nel congedo per cure. Il Lettore scrive che ha effettuato regolare domanda all’amministrazione dove lavora, e gli è stato concesso il congedo per cure. Il congedo è stato richiesto per effettuare terapie dal lunedì al venerdì presso un centro specializzato. L’amministrazione ha comunicato al Lettore che saranno scalati dal calcolo i giorni del sabato e domenica. Chiede se è previsto nella normativa se il conteggio dei giorni per congedo per cure è giusto.
Analizziamo cosa prevede la normativa in merito.
Il congedo di massimo di 30 giorni è riconosciuto ai lavoratori a cui è stata riconosciuta un’invalidità superiore al 50%. Il congedo è anche frazionabile, la condizione è che le cure siano concesse in base ad un’infermità invalidante accertata. L’accertamento deve essere effettuato da strutture pubbliche. Congedo per disabili retribuito anche senza legge 104, ma in pochi fanno domanda
Per ottenere i congedo, il dipendente deve inviare domanda specificando l’attestazione del medico della struttura convenzionata con il SSN o struttura pubblica. Inoltre, il medico deve indicare il nesso delle cure con la patologia riportata sul verbale di invalidità civile. Infine, successivamente alla prestazione di cura, il lavoratore dovrà presentare idonea giustificazione delle cure effettuate e il tipo di terapia eseguita. La documentazione deve contenere i giorni esatti in cui sono effettuate le cure.
Nel caso il lavoratore dovrà effettuare cicli di terapia continua, può presentare anche una certificazione unica in cui specifica i giorni in cui eseguirà le terapie. La certificazione deve essere rilasciata dalla struttura che effettua la prestazione.
La prestazione si intende giornaliera e non è frazionabile ad ore.
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In risposta al nostro Lettore, relativamente ai giorni di sabato e domenica nel calcolo del congedo per cure, se il certificato medico rilasciato dalla struttura non indica che le cure si sono svolte anche nei giorni di sabato e domenica, questi non sono calcolati. Infatti, ricordiamo che il lavoratore deve esibire la certificazione al datore di lavoro dopo aver effettuato la cura. La normativa prevede che possono essere effettuare solo le cure debitamente documentate. Il Decreto Legislativo n. 119 dell’anno 2011 all’articolo 7, comma 3, recita: ““Il lavoratore è tenuto a documentare in maniera idonea l’avvenuta sottoposizione alle cure”.
Quindi, si evince dalla normativa, che i giorni utilizzati e certificati per il congedo per cure, devono essere quelli indicati espressamente nella documentazione medica, e se in essa non sono compresi i giorni di sabato e domenica, non vanno inclusi nel calcolo dei 30 giorni concessi per il congedo per cura.
Fonte: Decreto Legislativo n. 119 del 18 luglio 2017
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