Nuove disposizioni per il congedo parentale. Data da segnalare il 13 agosto.
Saranno concessi più giorni per i papà. L’idea è quella di garantire maggiore equilibrio tra quotidianità e lavoro.
Mancano una manciata di giorni all’entrata in vigore del rinnovato iter dei congedi parentali per mamme e papà lavoratori dipendenti e autonomi, come stabilito Dlgs del 30 giugno 2022.
Intento di fondo è il concilio armonico dell’attività lavorativa con la sfera privata, così da raggiungere alla messa in comune delle responsabilità di cura tra uomini e donne. L’obiettivo è la parità di genere da ogni punto di vista, in ufficio come a casa.
In prima istanza il pacchetto famiglia vorrebbe la garanzia per i papà del congedo vincolante da dieci giorni di lavoro (non divisibili in ore e usufruibili anche a spezzoni).
Nella circostanza di parto molteplice, la tempistica del congedo si dilata a una ventina di giorni di lavoro. Il congedo considera anche le fattispecie di padri adottivi o affidatari. Per le giornata in congedo è assicurato un indennizzo quotidiano equivalente al 100 % del mensile. La tempistica della nuova disposizione vorrebbe una fruizione della misura che parta da 60 giorni prima del parto fino a 5 mesi successivi la nascita del bambino. A partire dal 13 agosto, stando ai chiarimenti dell’Inps, si potrà inoltrare istanza al proprio datore di lavoro o al proprio committente regolando in seguito la richiesta telematica all’Inps una volta che verrà messo a punto l’iter procedurale.
Alle lavoratrici autonome viene concesso un indennizzo quotidiano anche per il periodo precedente i 60 giorni che precedono il parto, nella circostanza di serie complicazioni della gravidanza o di durevoli manifestazioni patologiche che si immagina possano essere appesantite dallo status di gravidanza, previo accertamento medico effettuato dall’Asl.
Il sussidio è stimato alla medesima maniera del periodo di assistenza della maternità/paternità a seconda della tipologia di pertinenza della lavoratrice autonoma.
Variano anche le disposizioni sul congedo parentale opzionale. Nell’insieme i mesi che potranno essere richiesti rimangono i medesimi (un semestre sia per madre sia per padre) ma sale da sei a nove il numero di quelli che potranno essere indennizzati al 30%.
Fino a che il figlio non avrà compiuto 12 anni (o dall’ingresso nel nucleo familiare nelle fattispecie di adozione o affidamento) il lavoratore dipendente avrà diritto a un sussidio equivalente al 30% dello stipendio per un trimestre, non trasmissibili all’altro genitore.
Mamma e papà avrebbero poi anche diritto a una supplementare parentesi permesso trimestrale indennizzabile al 30% . In generale, la tempistica che godrà di indennizzo per ciascun figlio arriverà a nove mesi.
Al genitore singolo saranno concessi 11 mesi ininterrotti o alternati, di congedo parentale, di cui 9 recanti sussidio al 30% della paga.
Coloro che saranno registrati alla Gestione separata Inps potranno disporre del suddetto permesso entro i 12 anni. Ogni genitore avrà garanzia di trimestre di licenza parentale indennizzata, non trasmissibile all’altro genitore.
Madri e padri avranno anche la possibilità di godere di altre tre mesi sussidiati in alternativa tra loro, per un tempistica complessiva risarcibile tra i loro di nove mesi.
È predisposto, in ultimo, il permesso parentale per gli autonomi che beneficeranno del trimestre di congedo parentale, da utilizzare non oltre il primo anno del figlio.
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