L’INPS sempre attenta verso i cittadini e presente su tutti i social, avvisa che è possibile fruire del congedo facoltativo di paternità, il cosiddetto congedo papà.
La Legge di Bilancio 2022 conferma per i padri lavoratori dipendenti, i dieci giorni di congedo obbligatorio e un giorno in più del congedo papà. L’INPS spiega con un post sui social, come accedere e chi può accedere. Ecco le novità in vigore dal primo gennaio 2022.
Che cos’è il congedo facoltativo di paternità? Si tratta di un’ulteriore giornata che può essere chiesta dal padre in alternativa al periodo di astensione obbligatoria della madre. Il diritto alla fruizione del congedo facoltativo di paternità è previsto nel caso di parto, affidamento o adozione plurima per ogni bambino.
Il congedo facoltativo di paternità consiste in un’ulteriore giornata fruibile dal padre in alternativa al periodo di astensione della madre, sempre nell’arco temporale di cinque mesi di vita del figlio. Il padre lavoratore per fruire del congedo deve allegare alla richiesta una dichiarazione della madre che attesti la non fruizione del congedo maternità per la stessa giornata.
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Possono presentare la domanda all’INPS i lavoratori per i quali il pagamento dell’indennità per congedo papà è erogato direttamente dall’INPS.
Il lavoratore deve comunicare in forma scritta al datore di lavoro le date in cui intende fruire del congedo papà, almeno quindici giorni prima. Nel caso i giorni sono richiesti in relazione all’evento della nascita, i quindici giorni devono essere considerati dalla data del presunto parto. Nel caso dei lavoratori che percepiscono il pagamento diretto dall’INPS, la domanda deve essere inoltrata telematicamente sul portale dell’Istituto con le proprie credenziali SPID, CNS o CIE. Oppure è possibile inoltrare la domanda tramite il contact center integrato al numero 803 164 (da rete fissa gratuito) o 06 164 164 (da rete mobile a pagamento). Infine, è possibile rivolgersi anche ai patronati che presteranno il servizio gratuitamente.
È prevista un’indennità al 100%, cioè come la retribuzione percepita nell’attività lavorativa. Inoltre, per i periodi di congedo è prevista la coperta assicurativa con la contribuzione figurativa utile ai fini previdenziali. Infine, i periodi sono calcolati nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.
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