Il congedo Legge 104 è un particolare congedo previsto dalla Legge 151 concesso ai lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato. Possono fruire del congedo straordinario i lavoratori che assistono un familiare con handicap grave ai sensi della Legge 104 articolo 3 comma 3.
Il congedo Legge 104 permette di assentarsi per due anni dal lavoro per assistere un familiare con disabilità. Il lavoratore nel periodo di astensione lavorativa (anche frazionato) percepisce la retribuzione e l’INPS provvede alla copertura del periodo con contributi figurativi. Però, bisogna fare attenzione perché il congedo straordinario può avere delle conseguenze negative su TFR, tredicesima e ferie.
In effetti, il lavoratore che fruisce del congedo per assistere un familiare con Legge 104, ha diritto ad una prestazione economica che è a carico dell’INPS. La retribuzione è basata sull’ultima busta paga percepita, inoltre, l’indennità comprende i ratei della tredicesima mensilità, premi, gratifiche, eccetera. Però, l’INPS ogni anno pubblica dei limiti che non bisogna superare, che riguardano la retribuzione e la contribuzione figurativa.
Per il 2021 l’importo annuo complessivo è di euro 48.737,86 (retribuzione massima annua di 36.645,00 e contribuzione figurativa settimanale di 704,71). Quindi, un importo massimo giornaliero di euro 100,40.
In linea di massima, poiché il congedo straordinario Legge 151 è coperto da contribuzione figurativa non incide sulla pensione. Però, molto dipende dalla retribuzione del lavoratore, infatti, se supera i limiti stabiliti dall’INPS, la contribuzione figurativa sarà inferiore rispetto a quella che avrebbe percepito se avesse lavorato. Questo può portare ad un assegno pensione più basso.
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Inoltre, il congedo straordinario Legge 151 per assistere un familiare disabile, si può chiedere per un massimo di due anni in tutta la vita lavorativa.
Un altro aspetto da considerare è l’incidenza negativa sul Trattamento di Fine Rapporto (TFR). In effetti, nel periodo di fruizione del congedo, l’attività lavorativa è sospesa, quindi, il lavoratore conserva il posto di lavoro ma non maturato i ratei per la liquidazione (messaggio dell’INPS numero 13013 del 17 giugno 2011). Inoltre, non maturano i ratei della tredicesima e delle ferie.
Bisogna precisare che il TFR, le ferie e la tredicesima sono rapportati al servizio effettivamente prestato dal lavoratore dipendente. Quindi, sono liquidati tanti dodicesimi quanti sono i mesi di lavoro effettivo prestato.
Per poter fruire del congedo Legge 104 è richiesta la convivenza con il familiare e bisogna presentare domanda all’INPS direttamente sul portale dell’ente, oppure, tramite un patronato. La copia della domanda con numero protocollo dell’invio deve essere presentata al datore di lavoro.
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