Congedo con legge 104 e obbligo di residenza con il disabile in situazione di disabilità grave: ecco cosa si rischia se si dichiara il falso.
Il congedo straordinario ai sensi della legge 151, il cosiddetto congedo con legge 104, permette di fruire di due anni per assistere il familiare disabile con handicap grave. Per poter fruire del congedo è richiesto all’atto della presentazione della domanda della convivenza con il disabile che si assiste, almeno da sei mesi. Il requisito di convivenza si intende soddisfatto anche con la coabitazione (stesso stabile in due appartamenti diversi), oppure, con la residenza temporanea.
Legge 104 | Come ottenere la dimora temporanea per il familiare con disabilità grave
Congedo con legge 104: se si dichiara falsa residenza con il disabile, cosa si rischia?
La residenza con il familiare che si assiste è un requisito fondamentale. Quindi, molti lavoratori cercano di trovare scappatoie mettendo a rischio il posto di lavoro. Il congedo permette l’astensione dal posto di lavoro per un massimo di due anni nell’intera vita lavorativa, per assistere il familiare con handicap grave, ricordiamo che per l’assistenza vige il diritto di priorità familiare.
Congedo Legge 104 attenzione alle brutte sorprese: rischio Tfr e pensione
Nello specifico, il lavoratore dipendente può assistere la persona con handicap grave (ai sensi della legge 104 art. 3 comma 3), in base al seguente ordine di priorità:
a) coniuge convivente o parte dell’unione civile;
b) padre o madre (anche adottivi), in caso di decesso, o mancanza, o affetto da patologie invalidanti del coniuge convivente o parte dell’unione civile;
c) figlio convivente, nel caso di decesso, o mancanza, o affetto da patologie invalidanti del coniuge convivente o parte dell’unione civile ed entrambi i genitori conviventi, siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
d) sorella o fratello conviventi, nel caso di nel caso di decesso, o mancanza, o affetto da patologie invalidanti del coniuge convivente o parte dell’unione civile, di entrambi i genitori conviventi, del figlio convivente.
e) parente o affine entro il terzo grado convivente, nel caso di decesso, o mancanza, o affetto da patologie invalidanti del coniuge convivente o parte dell’unione civile, di entrambi i genitori conviventi, del figlio convivente, della sorella o del fratello.
f) uno dei figli non conviventi con la persona disabile da assistere, ma che instauri la convivenza successivamente alla domanda e prima dell’erogazione. Nel caso di decesso, o mancanza, o affetto da patologie invalidanti del coniuge convivente o parte dell’unione civile, di entrambi i genitori conviventi, del figlio convivente, della sorella o del fratello, del parente o affine entro il terzo grado.
Rischi della falsa residenza
Il lavoratore dipendente ha l’obbligo di comunicare al datore di lavoro l’indirizzo della propria residenza e deve comunicare tempestivamente eventuali variazioni. Tale obbligo è importante per permettere al datore di lavoro di adempiere agli obblighi di legge e contrattuali. Se il dipendente non comunica l’indirizzo corretto al datore di lavoro, le comunicazione inviate dal datore di lavoro, hanno lo stesso valore e producono i loro effetti. Inoltre, dichiarare una falsa residenza potrebbe produrre gli estremi di una truffa contrattuale.
Nel caso del congedo straordinario legge 151, il dipendente produce una falsa residenza con il disabile da accudire, non solo rischia il posto di lavoro, perchè fruisce dell’astensione dal lavoro per accudire il familiare affetto da handicap grave convivente, senza avere il requisito di convivenza. Tale requisito ricordiamo che è fondamentale per fruire del congedo.
In questo caso la truffa oltre ad essere contrattuale è anche truffa verso l’INPS. Inoltre, la residenza falsa all’anagrafe si configura come falso in atto pubblico. Oltre al danno economico, il lavoratore dipendente “furbetto” rischia una denuncia penale con una reclusione da sei mesi a tre anni.
Riepilogando il lavoratore rischia il licenziamento per giusta causa dal datore di lavoro, oltre a possibili azioni da parte dell’INPS per il recupero delle somme indebitamente percepire. Infine, si configura il reato di truffa ai danni dello Stato (Codice penale articolo 316 ter), con una reclusione da sei mesi a tre anni.