Congedo di due anni per suocera con legge 104 e contratto a termine: le possibilità

Il congedo di due anni per assistere un familiare con disabilità grave ai fini della legge 104, predispone un preciso ordine di priorità. 

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Molte le domande pervenute in redazione sul congedo di due anni per assistere il familiare con legge 104, in base al diritto di priorità che, in molti casi limita la fruizione. Esaminiamo il caso di una Lettrice che ha un contratto di lavoro a tempo determinato e chiede se può fruire del congedo straordinario per la suocera in quanto il marito lavora fuori Italia. Esaminiamo il caso che può essere utile a molti che si trovano nella stessa situazione.

Congedo di 2 anni con legge 104: la priorità familiare slitta con la dichiarazione di rinuncia?

Congedo di due anni per suocera con legge 104 e contratto a termine: le possibilità

Il quesito della nostra Lettrice:  “Buonasera, sono docente di scuola secondaria di II grado, le scrivo in merito perché volevo dei chiarimenti per poter usufruire del congedo biennale legge 104, le spiego la situazione: il mio nucleo familiare (stato di famiglia) è composto da me, da mia suocera e da mio figlio minorenne.

Legge 104: permessi e congedo straordinario per se stessi e per il familiare assistito

Mia suocera, in riferimento all’ordine per poter usufruire del congedo della 104 glielo, è il seguente:

  1. il coniuge convivente (decesso);
  2. il padre o la madre anche non convivente (decesso);
  3. uno dei figli conviventi della persona (nello stato di famiglia come persona adulta ci sono solo io essendo che mio marito lavora all’estero e ritorna solo durante le vacanze estive. Mia suocera ha anche altri due figli solo che lavorano prevalentemente all’estero e non se ne possono occupare);
  4. uno dei fratelli o sorelle conviventi della persona disabile (deceduti);
  5. un parente/affine entro il terzo grado convivente della persona disabile (ci sarei io che sono affine di I grado).

Secondo lei potrei usufruire del congedo biennale legge 104?
I docenti con contratto a tempo determinato ne possono usufruire di codesto congedo? Grazie mille per tutto il suo aiuto”.

Contratto a tempo determinato

Precisiamo prima la possibilità di fruire del congedo straordinario ex legge 151 per assistere un familiare con handicap grave ai sensi della legge 104 art. 3 comma 3. In effetti, la normativa non prevede nessuna differenza, infatti, possono fruire del congedo straordinario legge 104 sia i dipendenti appartenenti al settore privato o pubblico, con contratto a tempo indeterminato o determinato.

La differenza è rilevata dalla durata del contratto, questo significa che i lavoratori a tempo determinato devono attenersi alla scadenza del contratto per poter fruire nel limite dei due anni. Questo significa che il congedo straordinario retributivo non può essere fruito oltre la scadenza del contratto di lavoro. Questo però non esclude che la restante parte del congedo non fruita può essere allacciata fino all’esaurimento in un prossimo contratto anche a tempo determinato. Precisiamo che il congedo straordinario è fruibile per un massimo di due anni nell’intera vita lavorativa.

Per assistere la suocera: ecco le alternative

Nel caso in esame, l’INPS detta precise regole sull’ordine di priorità familiare, che sono superabile solo quando il familiare avente diritto (secondo il diritto di priorità) sia mancante, deceduto o affetto da patologie invalidanti certificate. La normativa non contempla altre possibilità ed eccezioni. Se il marito lavora all’estero per una ditta italiana, spetta a lui  il diritto di fruizione del congedo straordinario di due anni per assistere la madre. A nostro avviso non rientra nelle casistiche previste dall’INPS.

Infine, il lavoratore dipendente sia privato sia pubblico, può fruire del congedo per gravi motivi familiari per la durata massima di due anni e può essere fruito anche in maniera frazionata. Però si tratta di un congedo non retribuito e non coperto da contribuzione figurativa. I gravi motivi possono riguardare il coniuge, la suocera, i genitori, la parte dell’unione civile, le nuore, i generi, i fratelli e le sorelle, nonché i portatori di handicap parenti o affini entro il terzo grado.

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