Il congedo di due anni per assistere un familiare con legge 104, ma anche per la suocera convivente, anche se ci sono altri figli? Ecco la risposta.
In materia di legge 104 e congedo straordinario legge 151, un Lettore chiede spiegazioni sulla possibilità di fruire del congedo di due anni per la suocera convivente. Inoltre, precisa che ci sono altri figli che non convivono con lei, ma abitano nello stesso Comune.
Da precisare che la normativa del congedo straordinario biennale è particolarmente dibattuta in riferimento al diritto di priorità familiare. Nel caso specifico, la sentenza della Corte Costituzionale n. 203 del 2013, specifica che anche i parenti o affini entro il terzo grado, che convivono con i familiari con handicap grave ai sensi della legge 104, possono fruire del congedo straordinario. Ma, la Corte, precisa anche che è possibile solo se manca, o è deceduto o è affetto da patologie invalidanti degli altri soggetti aventi diritto e individuati dalla legge destinati a prendersi cura del familiare disabile.
Congedo di due anni con legge 104: anche per la suocera o spetta ai figli?
Possono fruire del congedo di due anni, anche in modo frazionato, solo il familiare è convivente con il disabile. Questo requisito non è richiesto per i genitori che assistono il figlio disabile. Ma solo se gli familiari secondo l’ordine di priorità stabilito dalla legge, sono mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti. Legge 104 e congedo per assistere un familiare disabile: il trucco per evitare la convivenza
Nello specifico l’ordine di priorità familiare prevede la seguente scala di familiari:
a) coniuge convivente con la persona disabile in situazione di gravità;
b) parte dell’unione civile che convive con la persona disabile;
c) il padre o la madre, anche affidatari o adottati.
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Nel caso siano deceduti, affetti da patologie invalidanti o mancanti, possono fare richiesta all’INPS, uno dei figli conviventi con la persona in situazione di gravità. Bisogna precisare che possono fruire i figli conviventi solo nel caso in cui, i soggetti sopra menzionati, si trovino nelle situazioni descritte (decesso, mancanza o affetto da patologie invalidanti).
Con lo stesso criterio, può fruirne uno fratello o una sorella convivente, a condizione che si verifichino le situazioni sopra descritte. Inoltre, tale criterio è da considerare per il parente o affine al terzo grado convivente con a persona in situazione di gravita. In effetti è possibile solo se gli altri aventi diritto sono deceduti, mancanti o affetti da patologie invalidanti.
Quindi, in risposta al nostro Lettore, è possibile beneficiare del congedo di due anni retribuito e coperto da contribuzione figurativa, solo se è convivente con la suocera e solo se gli altri parenti (secondo il diritto di priorità) sono deceduti, mancanti o affetti da patologie invalidanti.