I lavoratori dipendenti disabili, possono ottenere un congedo retribuito anche senza legge 104, ma è una norma poco conosciuta e in molti aventi diritto non presentano domanda.
Si parla spesso di congedo retribuito per chi assiste un familiare con legge 104, e sono molti i Lettori che chiedono agli Esperti di Trading.it se esiste un congedo per il lavoratore invalido. La risposta è positiva, si tratta di un congedo retribuito che può chiedere direttamente il lavoratore disabile per effettuare delle cure, chiamato “congedo per cure“. Il tempo massimo concesso è di trenta giorni all’anno e può essere richiesto ogni anno. Ma andiamo per gradi e cerchiamo di capire come funziona e chi può farne domanda.
Il congedo per cure è regolato dalla legge n. 119 del 18 luglio 2011 all’articolo 7, prevede che i lavoratori invalidi civili e mutilati con una capacità lavorativa ridotta al 50%, possono beneficiare di un congedo di trenta giorni ogni anno. Il congedo può essere fruito anche in maniera frazionata ma il periodo non può superare i trenta giorni.
I beneficiari sono il lavoratori disabili con una percentuale invalidante riconosciuta superiore al 50%. Inoltre, il congedo è concesso a condizione che le cure si riferiscano all’invalidità accertata.
Ricordiamo che per validità accertata, si intende a seguito di un accertamento presso le strutture pubbliche. Rientrano nel beneficio le persone con menomazioni fisiche o psichiche che, hanno una ridotta capacità lavorativa che limita lo svolgimento di compiti e funzioni legati all’età superiore al 50%.
Il dipendente per beneficiare del congedo per cure di trenta giorni, deve inoltrare apposita domanda al proprio datore di lavoro. La domanda deve riportare tutte le indicazioni inerenti le cure da sostenere. Nello specifico, deve essere corredata da un’apposita documentazione:
a) attestazione del medico convenzionato con il SSN, oppure, direttamente da un medico di una struttura pubblica, nella quale si evince le cure di cui il dipendente necessità in correlazione alla sua infermità invalidante. Questo significa che ci deve essere un nesso tra le cure da effettuare e l’invalidità accertata superiore al 50%. Inoltre, nell’attestazione deve essere specificato il tipo di cura e la durata della terapia;
b) la documentazione in cui l’ASL riconosce la riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%.
Nel caso il lavoratore deve sottoporsi a trattamenti terapeutici continui, può presentare al datore di lavoro, un’attestazione cumulativa specificando tipo di terapia, durata e giorno del trattamento. L’attestazione deve essere rilasciata dalla struttura che esegue il trattamento terapeutico.
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In riferimento alla fruizione del congedo per cure, come sopra specificato, può essere anche frazionato in giorni, ma non è possibile il frazionamento in ore.
Il congedo per cure ha una finalità specifica ed è quella di permette al lavoratore di svolgere visite mediche, effettuare cicli di cure e terapie legate alla disabilità. Ad esempio, rientrano tra le cure: riabilitazione del cardiopatico, terapie oncologiche, respiratorie e fisioterapiche, in questi casi per le cure si presuppone il coinvolgimento di strutture di tipo specialistico o sanitario, che dovranno certificare le terapie o cure eseguite.
Sono escluse dal congedo per cure “tout court“, terapie domiciliari di tipo farmacologico o altro.
Il Decreto Legge n. 119/2011, articolo 7, comma 3, sancisce che il congedo per cure, non rientra tra l’astensione lavorativa del periodo di comporto. In effetti, i trenta giorni di congedo per cure sono retribuiti dal datore di lavoro con le stesse regole per l’assenza di malattia. Ricordiamo che i dipendenti del settore pubblico, subiscono una riduzione dei primi dieci giorni di astensione lavorativa per malattia, come previsto dal decreto Brunetta (decreto legge n. 112/2008).
Inoltre, nel periodo di assenza per congedo di trenta giorni, il lavoratore non è soggetto alla visita fiscale di controllo. Visita fiscale: se il medico bussa alla porta e nessuno risponde, cosa succede?
Infine, bisogna precisare che il congedo per cure per invalidi è di natura diversa rispetto a quello concesso per cure termali, quindi, non bisogna confonderli, in quanto hanno una doppia disciplina giuridica.
Tuttavia, è possibile avvalersi delle cure termali con il congedo per cura, solo quando il medico indichi nell’attestazione che la cura termale è strettamente connessa all’invalidità riconosciuta. Questo significa che ci deve essere correlazione tra la cura e la patologia invalidante riportata sul verbale di invalidità civile.
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