Dal primo gennaio 2022 i neo papà hanno la possibilità di godere di un congedo di paternità pari a 10 giorni entro i primi 5 mesi del figlio.
Il beneficio introdotto dal Legislatore con la legge numero 92/2012 è stato modificato in questi anni al fine di permettere un maggior coinvolgimento del padre nella vita familiare e nella cura dei figli.
Con la nuova legge di bilancio sono state introdotte delle novità che riguardano il congedo di paternità che attualmente è stato esteso a 10 giorni, utilizzabili nei primi 5 mesi dalla nascita del figlio.
Oggi vedremo esattamente cos’è un congedo di paternità, a chi spetta, cosa cambia dal punto di vista retributivo e come fare domanda.
Cos’è il congedo di paternità?
Il concetto di congedo di paternità, introdotto dall’Articolo 4, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n.92, rappresenta un diritto per il neo genitore (padre) all’astensione dal lavoro per occuparsi della gestione del figlio e supportare la neomamma.
Esso può essere obbligatorio o facoltativo e può essere utilizzato dal padre lavoratore dipendente a cui è nato un figlio o che ha adottato/ ottenuto in affidamento un bambino.
La Legge di Bilancio del 2022 ha definito i requisiti per entrambi i congedi del padre.
Di fatto, se nel 2021 i congedi di paternità erano sperimentali, con le novità introdotte dalla suddetta legge i padri lavoratori dipendenti hanno la possibilità di fruire di un’astensione dal lavoro anche in caso di morte perinatale del figlio.
Si tratta di un importante passo in avanti verso il riconoscimento di una genitorialità condivisa e paritaria.
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A chi è rivolto?
Per poter usufruire del congedo di paternità è necessario essere lavoratori dipendenti. Questo diritto è riservato a tutti coloro a cui nasce un figlio, ma anche in caso di adozioni e affidamenti congiunti o disgiunti.
Il congedo obbligatorio può essere utilizzato dal padre entro e non oltre il quinto mese di vita del bambino.
I 10 giorni proposti dalla Legge di Bilancio per l’anno 2022 possono essere utilizzati in modo consecutivo o frazionato, in base alle esigenze dei neo genitori.
Resta ferma la possibilità di usufruire del congedo facoltativo, ovvero di un ulteriore astensione dal lavoro che prevede l’utilizzo di una parte delle ore di maternità.
Come funziona il congedo di paternità
Il congedo di paternità obbligatorio può essere utilizzato dal padre entro e non oltre il quinto mese di vita del bambino oppure entro e non oltre il quinto mese dall’ingresso in famiglia di un bambino adottato o affidato.
Questa astensione dal lavoro può essere usata anche in concomitanza al congedo di maternità della madre lavoratrice. Tuttavia può essere utilizzato anche successivamente, purché venga rispettato il limite temporale dei 5 mesi.
Il diritto al congedo obbligatorio è un diritto autonomo e per questo motivo può essere considerato aggiuntivo a quello della madre.
Ai padri lavoratori dipendenti spettano 10 giorni di congedo. Questi possono essere goduti in modo continuativo, per gli eventi parto, per le adozioni o gli affidamenti successivi all’1 gennaio 2021.
Per quanto riguarda il congedo facoltativo, questo dipende dalla scelta della madre lavoratrice di cedere un giorno del tuo congedo di maternità. La cessione di un giorno di maternità al padre determina la fine anticipata (di un giorno) del congedo della madre lavoratrice.
Anche l’astensione facoltativa può essere utilizzata contemporaneamente all’astensione della mamma. Anche il congedo facoltativo può essere esercitato entro e non oltre 5 mesi dalla nascita del figlio, a prescindere dalla data in cui termina il congedo di maternità obbligatoria.
Sia il congedo di paternità obbligatorio che quello facoltativo possono essere utilizzati anche in caso di morte perinatale del minore. Questa novità è stata introdotta nel paragrafo 2 della circolare INPS 11 marzo 2021, n.42.
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Congedo di paternità: uno sguardo all’espetto economico
Durante il periodo di congedo obbligatorio del padre lavoratore è prevista un’indennità giornaliera a carico dell’INPS pari al 100% della retribuzione. Solo i giorni lavorativi saranno indennizzati dall’istituto previdenziale.
Queste disposizioni reddituali sono ammesse anche il caso di congedo facoltativo.
Per il calcolo della retribuzione è adottato lo stesso criterio valido per l’indennità di maternità, secondo il quale bisogna tener conto della media globale dei 30 giorni precedenti all’astensione.
La suddetta indennità è corrisposta secondo il criterio dell’anticipazione da parte del datore di lavoro. Sarà poi il l’Inps a rimborsare quest’ultimo.
Durante i giorni di congedo utilizzati, al dipendente in paternità è garantita la contribuzione figurativa che serve a maturare la rendita pensionistica prevista dal contratto di lavoro.
Le stesse disposizioni sono ammesse anche in caso di congedo facoltativo, fruito in alternanza al congedo obbligatorio materno.
Congedo di paternità: ecco tutti gli adempimenti
Per beneficiare del diritto al congedo obbligatorio di paternità il neo papà lavoratore dipendente deve effettuare una comunicazione in forma scritta al proprio datore di lavoro. Nella suddetta comunicazione deve essere indicato il periodo in cui si intende utilizzare il congedo.
È previsto dalla legge un preavviso di almeno 15 giorni.
Se invece il lavoratore vuole usufruire del congedo facoltativo in alternanza al congedo di maternità, la richiesta deve essere fatta in forma scritta allegando anche la dichiarazione della madre lavoratrice.
In questo modo è possibile attestare la volontà della stessa di cedere le giornate di maternità che le spettano per legge.
Sarà compito del datore di lavoro effettuare la comunicazione all’INPS delle giornate di congedo parentale richieste dal lavoratore dipendente.
La legge prevede specifici casi per i quali la comunicazione all’INPS deve avvenire per via telematica da parte del lavoratore stesso. I casi previsti sono:
- Operai agricoli
- Lavoratori stagionali
- Disoccupati che percepiscono la Naspi o altri ammortizzatori sociali
- Lavoratori precari o a tempo determinato dello spettacolo
- Lavoratori domestici
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Quando fare la domanda per il congedo parentale?
La richiesta di congedo parentale per il neo papà deve essere fatta al datore di lavoro con almeno 15 giorni di preavviso.
La domanda prevede l’obbligo di forma scritta e deve contenere anche le date in cui s’intende usufruire del diritto di astensione dal lavoro.
Nel caso in cui la domanda venisse inviata in concomitanza all’evento di nascita, il preavviso viene calcolato sulla base della data presunta del parto indicata dal ginecologo.