Passano a dieci i giorni di congedo obbligatorio per i neo-papà. Lo ha stabilito pochi giorni fa il Governo Draghi. Vediamo nel dettaglio come si articola l’iniziativa.
Il Governo ha confermato che diventeranno dieci i giorni di congedo obbligatorio di paternità anche per i dipendenti del settore pubblico. E’ stato affermato nel corso di una risposta ad una interrogazione parlamentare nella sede della Commissione Lavoro Camera dei Deputati. La decisione entrerà a far parte, attraverso un decreto legislativo, nell’ambito del Testo Unico sulla paternità e maternità.
A dare la notizia è stata la dottoressa Tiziana Nisini, sottosegretaria al Welfare, mentre rispondeva ad una interrogazione parlamentare alla Camera dei Deputati, in sede di Commissione Lavoro.
La dottoressa Nisini ha specificato che la misura farà parte dello schema di decreto legislativo volta a recepire la direttiva 2019/1158 UE, che riguarda l’equilibrio tra vita familiare per i prestatori di assistenza, i genitori e l’attività professionale.
Facciamo un passo indietro al 2013 quando, con la legge n. 92/2012 che riformava il mercato del lavoro, fu introdotto il congedo autonomo per i neo-papà lavoratori dipendenti.
La misura, che inizialmente era sperimentale, è stata progressivamente potenziata e dal 2022 è diventata strutturale. Si riconoscono ai neo-papà lavoratori dipendenti dieci giorni di congedo obbligatorio, il periodo di non lavoro verrà indennizzato al 100 per cento della retribuzione per la nascita o l’adozione di un bambino.
Da segnalare che la misura è aggiuntiva e non sostitutiva al congedo previsto per la madre.
Finora questo beneficio aveva interessato solamente il settore privato. Per il pubblico impiego, infatti, serviva un intervento diretto del Ministro per la Pubblica Amministrazione, dopo il rituale tavolo di incontro-scontro con le varie organizzazioni sindacali.
Per risolvere l’impasse ora il Ministero del Lavoro ha preparato uno schema di decreto legislativo per recepire la direttiva 2019/1158 dell’Unione Europea. La direttiva disciplina l’equilibrio tra l’attività professionale e la vita familiare per i prestatori di assistenza e i genitori, il cui iter di adozione verrà specificato a breve.
“Il provvedimento – ha specificato la sottosegretaria al Welfare – contiene disposizioni di miglior favore rispetto anche alle indicazioni della direttiva europea, sia per quanto riguarda l’età del bambino, sia per quanto concerne la misura delle indennità e la durata del congedo. Si anche interviene sul T.U. della maternità, inserendo un articolo specifico per il congedo obbligatorio di paternità della durata di dieci giorni lavorativi”.
Le modifiche normative, ha concluso la dottoressa Nisini, permetteranno di applicare la nuova disciplina uniformemente sia ai lavoratori del settore privato e sia a quelli del settore pubblico senza ulteriori interventi attuativi.
Infatti l’articolo 2, comma 1, lettera e) del Testo Unico stabilisce che: “per lavoratrice o lavoratore”, salvo che sia diversamente specificato, sono intensi i dipendenti di pubbliche amministrazioni, di contratto di apprendistato, di datori di lavoro privati e anche i soci-lavoratori nelle cooperative.
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