Esiste un congedo poco conosciuto che permette ai lavoratori del settore pubblico e privato di assentarsi per due anni dall’attività lavorativa.
Per questo congedo non è richiesto il verbale legge 104 con handicap grave. Il lavoratore o la lavoratrice può chiedere il congedo in maniera frazionata o continuativa, ma complessivamente non può superare i due anni.
Il congedo biennale può essere chiesto per se stesso, per la famiglia inclusi i soggetti non conviventi (Codice Civile art. 433). Nello specifico il dipendente può chiedere il congedo per il coniuge, i figli, i nipoti e in mancanza di queste figure parenti e affini al terzo grado anche se non conviventi.
Esistono due forme di congedo biennale molto diverse tra loro. Il primo, il più conosciuto è il congedo straordinario (D.lgs n. 151 art, 42). Per ottenere questo congedo bisogna assistere un familiare con handicap grave (ai sensi della Legge 104 art. 3 comma 3). Si può chiedere una sola volta per tutta la vita lavorativa e per un solo familiare, anche se esistono delle eccezioni.
Il congedo può essere usufruito in modalità frazionata e continuativa, ma non può superare i due anni. Posso usufruire del congedo straordinario biennale solo i lavoratori che convivono con il familiare da assistere, i quali sono in possesso di un verbale di accertamento con uno stato di disabilità elevato. Questo congedo ha dei vincoli non superabili a cui fare attenzione.
Il secondo meno conosciuto è il congedo biennale per gravi motivi. Il lavoratore può chiedere questo congedo se si trova in una di queste 4 situazioni documentabili:
Con questa tipologia di congedo il lavoratore conserva il posto di lavoro, ma senza retribuzione. Inoltre, il lavoratore durante il congedo non può svolgere nessuna attività di tipo professionale.Il congedo non è computato ai fini previdenziali e di servizio, pertanto, il lavoratore per poter far valere i due anni di congedo, può procedere al riscatto con il versamento dei contributi volontari.
A regolare le modalità di richiesta del congedo biennale, sono i vari contratti collettivi. Laddove il contratto non contiene modalità operative, si fa fede a quando disposto nel decreto legge.
Il lavoratore deve presentare richiesta al datore di lavoro con una delle quattro motivazione sopra elencate. Il datore di lavoro deve dare risposta al lavoratore entro dieci giorni dalla domanda di congedo. Il diniego del datore di lavoro deve essere motivato su argomenti che riguardano la riorganizzazione del lavoro che impediscono la sostituzione del lavoratore. In questa fase, il lavoratore può chiedere il riesame della sua istanza nei successivi venti giorni.
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