Rumori provenienti da altre abitazioni del condominio: hai diritto al risarcimento? Ecco il chiarimento che molti aspettavano.
Abitare in concomitanza con altre persone, come accade quando si vive in un edificio condominiale, può portare con sé lati positivi e negativi. Non trovandoci, ad esempio, “isolati” in una casa a sé stante, ecco che potrebbe capitare di ritrovarsi ad avere a che fare con qualche inconveniente. Uno di questi può essere il rumore: urla, tv, musica, che provengono dall’abitazione nei pressi della nostra. Come comportarsi in questi casi? Si ha diritto ad un risarcimento? Ecco il chiarimento utile per tutelarsi ed evitare problemi.
In senso civico dovrebbe sempre prevalere, ma, laddove non sia sufficiente, un modo di tutelarsi in ogni caso c’è. Quando si tratta di rumori molesti occorre, dunque, tenere a mente alcuni elementi chiave e fondamentali. Andiamo a vedere quali sono e come agire di conseguenza a riguardo.
Rumori che provengono da altre abitazioni in condominio: come tutelarsi
In genere, il Condominio ha un suo regolamento volto ad evitare proprio situazioni del genere. Rispettarlo è fondamentale e, in caso contrario, a seconda della violazione e dei casi, potremmo andare incontro a sanzioni di vario genere. Tuttavia, questo non è l’unico elemento da considerare in merito al rumore.
Forse pochi sanno, infatti, che dal punto di vista civico vi è una specifica norma, relativa all’articolo 844 del c.c. che regola la questione “immissioni”. Per immissioni non si intende solo fumi, vapori o odori, ma anche rumori che derivano “dal fondo del vicino”. Sebbene tali emissioni non possano essere impedite, in quanto possono considerarsi accadimenti normali del quotidiano, ci sono però dei limiti da tenere in considerazione.
Lo stesso articolo sancisce, infatti, che tali immissioni diventano illecite quando superano “la normale tollerabilità”. Tale tollerabilità, ovviamente, va valutata di caso in caso, a seconda di diversi fattori. A chiarire come avviene la valutazione è stata la Corte di Cassazione con la sentenza 28201 del 5 Novembre 2018. Laddove, dunque, sorga un “contenzioso” a riguardo, il Giudice dovrà tenere conto di questa serie di elementi, quali orario, caratteristiche della zona, abitudini degli abitanti, rumorosità di fondo e così via.
Ancora, pochi sanno che, laddove un tentativo di risoluzione civile e informale non avesse successo, potremmo tentare con una diffida attraverso un legale. Se nemmeno tale azione avesse esito, allora potremmo rivolgerci, tramite avvocato, al tribunale. In tal modo, potremmo sperare di ottenere un’inibitoria, ovvero un ordine di cessazione della condotta molesta e, laddove sussistessero prove e requisiti, un risarcimento per il danno.